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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24251/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revisione della sentenza di condanna (Tribunale di Mantova 22/01/2020, confermata dalla Corte d'appello di Brescia 18/02/2021, irrevocabile 05/05/2021) deducendo l'esistenza di "prove nuove": due ricevute di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2012 (una inviata il 26/01/2014 che attesterebbe un debito; un'altra inviata il 29/09/2013 che indicherebbe un credito di €13.155) e una dichiarazione della societa' "Città Giardino S.r.l." attestante un credito. I ricorrenti sostenevano che tali documenti non erano stati valutati correttamente dai giudici di merito e che la Corte d'appello di Venezia aveva omesso di considerare la rilevanza di tale prova ai fini della revisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancanza della procura speciale conferita espressamente per la proposizione del ricorso per cassazione. In via subordinata ha ritenuto comunque i ricorsi manifestamente infondati: la Corte di appello aveva già rilevato che le dichiarazioni IVA risultavano acquisite agli atti del giudizio di merito (una valutata esplicitamente e l'altra implicitamente), per cui non si trattava di "prove nuove" idonee a fondare una revisione. La revisione, infatti, e' ammessa solo per elementi nuovi non compresi nel processo che ha formato il giudicato; non e' strumento per una rivalutazione tardiva di prove documentali gia' acquisite. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ex art. 616 c.p.p., ma esonerati dal versamento alla Cassa delle Ammende in base alla sentenza Corte cost. n.186/2000, ritenendo che l'inammissibilita' non sia dipesa da colpa nella determinazione della causa.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso; indicata la procedura seguita per l'esame del ricorso per cassazione

  • art. 613 cod. proc. pen.

    richiamata in relazione alle modifiche introdotte dalla legge 23/06/2017 n.103: conferma che la richiesta di revisione ha carattere personale e che occorre un livello di professionalita' adeguato nel giudizio di legittimita', senza eliminare il requisito della procura speciale specifica per la cassazione

  • art. 571, comma 3, cod. proc. pen.

    distinzione tra impugnazioni ordinarie, per le quali il difensore e' legittimato ad impugnare, e il giudizio di revisione, per il quale la legittimazione a proporre impugnazione della dichiarazione di inammissibilita' richiede una procura speciale specifica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per l'attribuzione delle spese del procedimento a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilita' dei ricorsi

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    modifica richiamata per sottolineare l'esigenza di professionalita' nel giudizio di Cassazione in materia di revisione e la necessita' della procura speciale specifica

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare l'esenzione dal versamento alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilita' e' stata determinata senza colpa dei ricorrenti

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione e' necessaria una procura speciale specifica per la cassazione, anche se esisteva una procura per la proposizione dell'istanza di revisione.
  • L'istituto della revisione e' ammesso solo quando si producano elementi davvero nuovi, non valutati nel processo che ha formato il giudicato; documenti gia' acquisiti agli atti del processo non costituiscono di per sé "prove nuove" utili alla revisione.
  • La revisione non puo' essere usata come strumento per una rivalutazione tardiva di prove documentali gia' presenti nel fascicolo e indicate come travisate: tali censure dovevano essere proposte nei gradi di merito o con i rimedi ordinari.
  • In caso di inammissibilita' per carenza formale (es. mancanza di procura speciale), il ricorso puo' essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito e il ricorrente puo' essere condannato alle spese, salvo esenzione dal versamento alla Cassa delle Ammende se l'omissione non e' imputabile a colpa.
  • Quando si presume che una prova sia gia' presente negli atti del giudizio di merito, e' opportuno sollevare nei termini e nelle sedi ordinarie il vizio di travisamento piuttosto che basare un'istanza di revisione su quella stessa prova.

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