Cassazione Penale, Sentenza n. 24251/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revisione della sentenza di condanna (Tribunale di Mantova 22/01/2020, confermata dalla Corte d'appello di Brescia 18/02/2021, irrevocabile 05/05/2021) deducendo l'esistenza di "prove nuove": due ricevute di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2012 (una inviata il 26/01/2014 che attesterebbe un debito; un'altra inviata il 29/09/2013 che indicherebbe un credito di €13.155) e una dichiarazione della societa' "Città Giardino S.r.l." attestante un credito. I ricorrenti sostenevano che tali documenti non erano stati valutati correttamente dai giudici di merito e che la Corte d'appello di Venezia aveva omesso di considerare la rilevanza di tale prova ai fini della revisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancanza della procura speciale conferita espressamente per la proposizione del ricorso per cassazione. In via subordinata ha ritenuto comunque i ricorsi manifestamente infondati: la Corte di appello aveva già rilevato che le dichiarazioni IVA risultavano acquisite agli atti del giudizio di merito (una valutata esplicitamente e l'altra implicitamente), per cui non si trattava di "prove nuove" idonee a fondare una revisione. La revisione, infatti, e' ammessa solo per elementi nuovi non compresi nel processo che ha formato il giudicato; non e' strumento per una rivalutazione tardiva di prove documentali gia' acquisite. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ex art. 616 c.p.p., ma esonerati dal versamento alla Cassa delle Ammende in base alla sentenza Corte cost. n.186/2000, ritenendo che l'inammissibilita' non sia dipesa da colpa nella determinazione della causa.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso; indicata la procedura seguita per l'esame del ricorso per cassazione
art. 613 cod. proc. pen.
richiamata in relazione alle modifiche introdotte dalla legge 23/06/2017 n.103: conferma che la richiesta di revisione ha carattere personale e che occorre un livello di professionalita' adeguato nel giudizio di legittimita', senza eliminare il requisito della procura speciale specifica per la cassazione
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
distinzione tra impugnazioni ordinarie, per le quali il difensore e' legittimato ad impugnare, e il giudizio di revisione, per il quale la legittimazione a proporre impugnazione della dichiarazione di inammissibilita' richiede una procura speciale specifica
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per l'attribuzione delle spese del procedimento a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilita' dei ricorsi
legge 23 giugno 2017, n. 103
modifica richiamata per sottolineare l'esigenza di professionalita' nel giudizio di Cassazione in materia di revisione e la necessita' della procura speciale specifica
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare l'esenzione dal versamento alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilita' e' stata determinata senza colpa dei ricorrenti
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione e' necessaria una procura speciale specifica per la cassazione, anche se esisteva una procura per la proposizione dell'istanza di revisione.
- L'istituto della revisione e' ammesso solo quando si producano elementi davvero nuovi, non valutati nel processo che ha formato il giudicato; documenti gia' acquisiti agli atti del processo non costituiscono di per sé "prove nuove" utili alla revisione.
- La revisione non puo' essere usata come strumento per una rivalutazione tardiva di prove documentali gia' presenti nel fascicolo e indicate come travisate: tali censure dovevano essere proposte nei gradi di merito o con i rimedi ordinari.
- In caso di inammissibilita' per carenza formale (es. mancanza di procura speciale), il ricorso puo' essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito e il ricorrente puo' essere condannato alle spese, salvo esenzione dal versamento alla Cassa delle Ammende se l'omissione non e' imputabile a colpa.
- Quando si presume che una prova sia gia' presente negli atti del giudizio di merito, e' opportuno sollevare nei termini e nelle sedi ordinarie il vizio di travisamento piuttosto che basare un'istanza di revisione su quella stessa prova.
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