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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10182/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di falsificazione in concorso di un testamento olografo, dedotto come apocrifo e finalizzato a farla risultare erede universale. Con il primo motivo denunciava violazione di legge e inosservanza di norme processuali per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto approfondire la prova. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta falsità del testamento, contestando la valutazione della prova indiziaria e la ricostruzione della responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato il diniego di rinnovazione istruttoria e che la censura sulla falsità del testamento in realtà sollecitava una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, essendo la motivazione immune da vizi logici e fondata su plurimi indizi convergenti.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, non una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 2, lett. e)

    La motivazione della sentenza impugnata, se immune da vizi logici e coerente nella ricostruzione probatoria, non è sindacabile in cassazione.

  • artt. 110, 491, in relazione agli artt. 476 e 482 c.p.

    artt. 110, 491, in relazione agli artt. 476 e 482, cod. pen.

    La contestazione riguardava un falso documentale in concorso, relativo alla formazione/uso di un testamento olografo ritenuto apocrifo e funzionale all'attribuzione di un vantaggio ereditario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di vizio motivazionale è ammissibile solo se individua un effettivo contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con gli altri passaggi del provvedimento, non potendo tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il diniego di rinnovazione istruttoria è legittimo quando il giudice di merito esplicita in modo non illogico le ragioni della decisione e la difesa non indica specifiche ragioni di decisività dell'integrazione probatoria richiesta.
  • La ricostruzione della falsità di un testamento può fondarsi su una prova indiziaria plurima e convergente, purché gli indizi siano valorizzati in modo coerente e la motivazione dia conto dell'assenza di elementi idonei a confutarli.
  • In cassazione non è censurabile la motivazione di merito che assembli correttamente gli indizi e appaia immune da vizi logici, anche quando la parte ricorrente contesti l'apprezzamento del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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