Ordinanza n. 473/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dell'Assessore regionale della Salute di determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l'assistenza specialistica da privato per il biennio 2026/2027, inclusi i relativi allegati e, in particolare, la clausola di salvaguardia
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto regionale di programmazione della spesa sanitaria privata per il biennio 2026/2027. Le censure riguardavano la definizione degli aggregati di spesa, i criteri di distribuzione delle economie e la cosiddetta clausola di salvaguardia, deducendo profili di eccesso di potere e difetto di motivazione. È stata inoltre richiamata la questione della validità della clausola, in relazione all'orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa che l'aveva ritenuta nulla per contrasto con norme imperative e con gli artt. 24 e 113 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria cognizione, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris: la dialettica tra amministrazione e operatori sanitari si è svolta secondo una logica concertativa documentata in giudizio; l'atto impugnato è un atto amministrativo generale di programmazione, connotato da ampia discrezionalità anche nella distribuzione delle economie di spesa; non sono quindi emersi, allo stato, i denunciati vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione. Quanto alla clausola di salvaguardia, il Collegio ha preferito l'orientamento del Consiglio di Stato favorevole alla legittimità di clausole analoghe, anche in ragione dell'esigenza di unicità dell'ordinamento e dell'attesa pronuncia dell'Adunanza plenaria, ritenendo non condivisibile, ai fini cautelari, il diverso indirizzo del CGA. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto è meramente patrimoniale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della parziale novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per carenza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora.
art. 31, comma 4, c.p.a.
È richiamato in relazione alla soluzione prospettata dal CGA sulla nullità della clausola di salvaguardia; il TAR non ha ritenuto sussistente una conseguente esigenza di tutela cautelare.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
È richiamato per affermare che la giurisdizione e le norme processuali, nonché l'ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa, rientrano nella competenza esclusiva statale, a sostegno dell'esigenza di uniformità dell'ordinamento.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro che, secondo l'orientamento del CGA citato nell'ordinanza, sarebbe stato inciso dalla clausola di salvaguardia; il TAR non aderisce a tale ricostruzione nella fase cautelare.
art. 113 Cost.
Richiamato quale parametro che, secondo l'orientamento del CGA citato nell'ordinanza, sarebbe stato inciso dalla clausola di salvaguardia; il TAR non aderisce a tale ricostruzione nella fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, un atto amministrativo generale di programmazione sanitaria, fondato su un'interlocuzione concertativa con gli operatori del settore e caratterizzato da ampia discrezionalità nella distribuzione delle risorse e delle economie di spesa, non può essere sospeso in assenza di concreti e sufficienti profili di eccesso di potere o di difetto di motivazione rilevabili a una sommaria cognizione.
- La deduzione di un pregiudizio meramente patrimoniale, di regola, non è sufficiente a integrare il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare di un atto amministrativo.
- In attesa di un intervento nomofilattico dell'Adunanza plenaria su una questione controversa, il giudice di primo grado può, nella fase cautelare, aderire all'orientamento del Consiglio di Stato favorevole alla legittimità di clausole contrattuali di salvaguardia, in luogo di un diverso orientamento del giudice amministrativo d'appello territoriale, valorizzando l'esigenza di uniformità dell'ordinamento.
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