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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14291/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per asseriti danni erariali derivanti dalla gestione del servizio di trasporto urbano integrato di Potenza negli anni 2006-2014. La Corte dei conti di appello aveva accolto parzialmente l'appello della Procura, rigettando gli appelli incidentali dei convenuti e ravvisando una responsabilità, limitatamente al profilo della mancata riduzione delle percorrenze prevista da una delibera comunale, escludendo la scriminante politica e attribuendo maggiore responsabilità causale alle condotte dei due ricorrenti. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi, tutti qualificati come eccesso di potere giurisdizionale: 1) decisione ultra petita e violazione del giusto processo, perché la Corte contabile avrebbe fondato la responsabilità su una questione diversa da quella dedotta dal PM contabile e introdotta solo in appello; 2) invasione della sfera discrezionale dell'amministrazione e insussistenza del danno erariale; 3) omessa considerazione della ratifica, da parte del Consiglio comunale in sede di approvazione dei bilanci, delle delibere giuntali oggetto di censura; 4) travisamento dell'art. 42 TUEL sul riparto di competenze tra Giunta e Consiglio, con invasione della sfera riservata al legislatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure investissero il merito della decisione contabile oppure denunciassero errores in procedendo o in iudicando, non scrutinabili in sede di controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost. Ha ribadito che il sindacato della Cassazione sulle decisioni della giurisdizione contabile non comprende le scelte interpretative del giudice speciale né può essere esteso a presunti errori, anche gravi, se interni alla giurisdizione. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, perché il controricorrente pubblico ministero contabile è parte solo formale.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    attribuisce alla Corte di cassazione il controllo sui soli limiti esterni della giurisdizione delle giurisdizioni speciali, senza consentire un sindacato sul merito o sugli errori di diritto interni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 42 TUEL

    richiamato dai ricorrenti come norma sul riparto di competenze tra Giunta e Consiglio comunale; la Corte non ne esamina nel merito l'interpretazione perché la questione è ritenuta interna alla giurisdizione contabile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni delle giurisdizioni speciali è ammissibile solo per vizi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione, non per contestare l'interpretazione delle norme, la ricostruzione dei fatti o la valutazione della responsabilità compiuta dal giudice speciale.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale non ricorre quando il giudice speciale, nell'ambito della materia attribuitagli, interpreti la disciplina applicabile o valuti la fondatezza della pretesa, anche se la parte ritenga l'interpretazione errata o la decisione abnorme.
  • Non integra difetto di giurisdizione la deduzione di errores in procedendo o in iudicando, poiché tali vizi attengono alla legittimità dell'esercizio del potere giurisdizionale e non alla sua esistenza o ai suoi confini.
  • La denuncia di invasione della sfera discrezionale amministrativa o di quella legislativa è scrutinabile in cassazione solo se il giudice speciale abbia realmente sconfinato fuori dalla propria giurisdizione; non basta che abbia risolto diversamente questioni di competenza, di merito amministrativo o di qualificazione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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