Sentenza n. 5729/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 817/2025 del 14 aprile 2025 del Tribunale di Torre Annunziata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro mediante emissione della Carta del docente, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 817/2025 del 14 aprile 2025 del Tribunale di Torre Annunziata, presupposta passata in giudicato. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di corrisponderle 2.500 euro mediante emissione del buono elettronico della Carta del docente, oltre accessori, e ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito con atto di stile, non ha fornito elementi idonei a ostacolare l'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, cui spetterà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della ricorrente, dell'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, dalla comunicazione della sentenza e fino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto. Spese a carico del Ministero, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato".
Su richiesta di parte, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi di pagamento di somme di denaro la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali; nel caso concreto è stata applicata in tale misura dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione
La disposizione è richiamata per individuare l'ufficio cui appartiene il soggetto nominato commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva del giudicato.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue un giudicato di condanna al pagamento e non deduce elementi ostativi all'ottemperanza, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e predisporre, per l'ulteriore inerzia, la sostituzione mediante commissario ad acta.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può applicare l'astreinte in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo adempimento.
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