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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15853/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari in relazione a contestazioni per plurime violazioni degli artt. 353, 356 e 603-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del procedimento il Gip del Tribunale di Pavia ha revocato la misura cautelare (13/01/2023) e la ricorrente ha poi depositato formale rinuncia al ricorso (01/02/2023). La Corte ha altresì precisato che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna della rinunciante alle spese processuali né al versamento alla Cassa delle ammende, poiché il venir meno dell'interesse deriva da causa non imputabile alla stessa.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.

    Norma penale richiamata nelle contestazioni oggetto del procedimento; la sentenza la menziona solo come fattore della vicenda cautelare, senza specifica interpretazione sostanziale

  • art. 356 c.p.

    Norma penale richiamata nelle contestazioni; citata quale parte del quadro fattuale che ha dato luogo alla misura cautelare

  • art. 603-bis c.p.

    Norma penale richiamata nelle contestazioni; citata nel contesto della misura cautelare originaria senza ulteriore esegesi

  • giurisprudenza - Sez. 4, n. 45618 dell'11 novembre 2021, Pujia, Rv. 282549

    Sez. 4, n. 45618 dell'11 novembre 2021, Pujia, Rv. 282549

    Principio richiamato secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente non configura soccombenza e quindi non giustifica l'imposizione delle spese o il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio di impugnazione, viene meno l'interesse alla decisione (ad es. perché il provvedimento impugnato è stato revocato), il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia al ricorso dopo la sopravvenuta cessazione dell'interesse implica che il ricorrente non è considerato soccombente per quella causa e, pertanto, normalmente non è condannato al pagamento delle spese processuali né alla somma a favore della Cassa delle ammende, salvo che il venir meno dell'interesse sia imputabile al ricorrente.
  • È importante monitorare tempestivamente l'evoluzione delle misure cautelari: la revoca o modifica del provvedimento impugnato può rendere inutile l'impugnazione e determinare l'inammissibilità per carenza di interesse.
  • Prima di proporre o mantenere un ricorso, valutare la situazione fattuale e processuale (es. eventuale revoca o modifica del provvedimento) per evitare atti processuali superflui e potenziali oneri, ferma restando la possibilità di impugnare decisioni successive o diverse quando sussista interesse.
  • Quando si contesta ancora un aspetto non sopravvenuto del provvedimento, il ricorso può rimanere ammissibile; va quindi chiarito in sede di ricorso se esistono profili attuali e concreti di interesse ad agire.

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