Cassazione Civile, Ordinanza n. 32175/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso diverso avente ad oggetto un immobile destinato a centro estetico. La conduttrice sosteneva di aver dovuto eseguire subito opere di riparazione straordinaria, di aver riscontrato nel tempo gravi problemi di umidità, muffe e infiltrazioni, e di aver poi intimato diffida ad adempiere, avviato mediazione e richiesto accertamento tecnico preventivo. In giudizio chiedeva risoluzione del contratto, risarcimento dei danni, riduzione del canone, restituzione di somme pagate indebitamente, rimborso delle spese per riparazioni straordinarie, indennità di avviamento e restituzione del deposito cauzionale. I locatori proponevano a loro volta domanda riconvenzionale per il danno da ripristino del bene. In primo grado la domanda riconvenzionale fu dichiarata inammissibile per tardiva costituzione; in appello la Corte ritenne tempestiva la costituzione ma improcedibile la riconvenzionale per mancata mediazione, e poi, con sentenza definitiva, rigettò in parte le domande della conduttrice, accertò il recesso della stessa, quantificò il deposito cauzionale, accolse l'eccezione di compensazione impropria con i crediti dei locatori e revocò le condanne di primo grado. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) erroneità della decisione sulla tempestività della costituzione dei locatori e, quindi, sull'ammissibilità di riconvenzionale, eccezioni, prove e documenti; 2) illegittimità dell'uso della compensazione impropria e insussistenza dei presupposti della compensazione legale o giudiziale; 3) giudicato formatosi sulla compensazione impropria e preclusione di ulteriori domande; 4) tardività di documenti prodotti dai locatori; 5) nullità della CTU per aver risposto a quesiti non posti; 6) motivazione apparente della sentenza nella parte in cui aveva aderito alla CTU senza spiegare perché preferirla a un'altra consulenza e ai rilievi del consulente di parte; 7) erroneo rigetto della domanda di risoluzione e dell'indennità di avviamento; 8) erroneo rigetto della domanda risarcitoria per i vizi e gli interventi eseguiti; 9) illegittima compensazione dei crediti e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza non definitiva, con conseguente inammissibilità dei motivi ad essa riferiti; ha ritenuto infondato il motivo sulla compensazione impropria; ha dichiarato inammissibili i motivi sulla tardività dei documenti e sulla nullità della CTU; ha accolto solo il motivo sulla motivazione della sentenza di appello in ordine alla preferenza accordata alla CTU, ritenendo la motivazione meramente assertiva e quindi apparente, e ha cassato la sentenza definitiva con rinvio per una nuova motivazione; i restanti motivi sono stati assorbiti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato; è stato accolto soltanto il motivo relativo alla motivazione apparente sulla CTU, con cassazione della sentenza definitiva n. 1945/2022 nei limiti del motivo accolto e rinvio alla Corte d'appello per una motivazione effettiva sulle ragioni di adesione alla consulenza tecnica d'ufficio e sulla considerazione delle osservazioni dei consulenti di parte. Il ricorso contro la sentenza non definitiva n. 5127/2021 è stato dichiarato inammissibile, con conseguente inammissibilità dei motivi che la riguardavano. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 447-bis c.p.c.
indica il rito applicabile alle controversie locatizie e la proposizione della domanda da parte della conduttrice.
art. 696 c.p.c.
richiamato per il precedente accertamento tecnico preventivo attivato dalla parte attrice.
art. 696-bis c.p.c.
richiamato quale ulteriore strumento di accertamento tecnico preventivo utilizzato prima del giudizio di merito.
art. 34 L. 392/1978
norma invocata per l'indennità di avviamento commerciale, esclusa dalla Corte d'appello perché il rapporto era cessato per recesso della conduttrice.
art. 155 c.p.c.
richiamato in relazione al calcolo a ritroso dei termini di costituzione; la Cassazione ha però dichiarato inammissibile la censura riferita alla sentenza non definitiva per difetto di autosufficienza e di rituale riserva.
art. 361 c.p.c.
disciplinando la riserva di ricorso contro sentenze non definitive; la Corte ha ritenuto non adeguatamente documentata e specificata la riserva invocata dalla ricorrente.
art. 366 c.p.c.
richiamato come parametro di autosufficienza: il ricorso è stato ritenuto inammissibile quando non riportava e localizzava adeguatamente gli atti e i verbali processuali rilevanti.
art. 369 c.p.c.
evocato per il deposito e la reperibilità degli atti del fascicolo d'ufficio ai fini del controllo di legittimità.
art. 1241 c.c.
richiamato per chiarire che la compensazione presuppone la reciprocità di crediti tra le stesse parti.
art. 1243 c.c.
invocato dalla ricorrente; la Corte ha precisato che la compensazione impropria non segue i requisiti della compensazione legale o giudiziale.
art. 1246 c.c.
la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la norma non esclude la compensazione tra crediti derivanti da un unico rapporto, se autonomi e non sinallagmatici.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre ultrapetizione o omesso esame; la Corte ha ritenuto alcune doglianze non specificamente formulate o inammissibili.
art. 153 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla tardività dei documenti e sulla possibile rimessione in termini.
art. 414 c.p.c.
richiamato per sostenere che nel rito del lavoro/locatizio l'atto deve contenere l'indicazione specifica dei documenti e dei mezzi di prova.
art. 434 c.p.c.
richiamato per l'appello nel rito speciale e per l'onere di specificità dei motivi e dei documenti contestati.
art. 195 c.p.c.
evocato in relazione alle osservazioni dei consulenti di parte alla CTU.
art. 132 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente o inesistente della sentenza di appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro dell'obbligo motivazionale.
art. 1590 c.c.
richiamato per il danno da mancata restituzione dell'immobile e per il credito risarcitorio dei locatori.
art. 1578 c.c.
richiamato in tema di vizi della cosa locata e riduzione del canone o risarcimento del conduttore.
art. 1575 c.c.
richiamato tra le norme sulla diligenza e sugli obblighi del locatore nella locazione.
art. 1576 c.c.
richiamato tra gli obblighi di manutenzione e conservazione del bene locato.
art. 1579 c.c.
richiamato tra le norme sulla garanzia per vizi della cosa locata.
art. 1580 c.c.
richiamato tra le norme sui vizi della cosa locata e sulle conseguenze del loro occultamento.
art. 1581 c.c.
richiamato tra le norme sulla tutela del conduttore per vizi sopravvenuti o note della cosa locata.
art. 1592 c.c.
richiamato nel motivo finale relativo ai miglioramenti/addizioni eseguiti sull'immobile locato.
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere l'efficacia del giudicato formatosi sulla decisione concernente la compensazione impropria.
art. 99 c.p.c.
richiamato per il principio della domanda e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come base della trattazione in camera di consiglio.
art. 3-bis L. 53/1994
richiamato per la notifica telematica della procura e dell'atto con attestazione di conformità.
art. 22 d.lgs. 82/2005
richiamato per l'attestazione di conformità della copia informatica di documento analogico.
art. 16-undecies d.l. 179/2012
richiamato per la regola secondo cui, se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità va inserita nella relata di notifica.
art. 365 c.p.c.
richiamato in tema di specialità della procura per il ricorso per cassazione.
art. 83 c.p.c.
richiamato in tema di specialità e validità della procura per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza non definitiva la riserva deve essere specifica, tempestiva e adeguatamente documentata; il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto della riserva, la sua localizzazione negli atti e la sua riferibilità alla statuizione impugnata.
- Il difetto di autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. comporta inammissibilità quando il motivo presuppone la verifica di verbali, atti o documenti non riprodotti o non localizzati in modo idoneo.
- La compensazione impropria ricorre quando crediti e debiti derivano da un unico rapporto, anche complesso, e il giudice può procedere d'ufficio al mero accertamento contabile del saldo senza applicare i presupposti della compensazione legale o giudiziale.
- In un rapporto di locazione, i crediti contrapposti che nascono dal medesimo contratto ma restano autonomi possono essere regolati tramite compensazione impropria, senza necessità di un rapporto di corrispettività tale da escluderne l'esame unitario.
- La motivazione della sentenza è nulla quando si limita ad affermazioni apodittiche sulla convincenza della CTU o sulla puntualità delle risposte ai rilievi di parte, senza esporre il percorso logico-giuridico che giustifica la preferenza accordata all'elaborato peritale.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni osservazione del consulente di parte, ma se le critiche sono specifiche e mettono in luce l'assenza di giustificazione delle conclusioni del CTU, la mera adesione acritica alla consulenza integra motivazione apparente.
- Nei riti speciali soggetti a termini stringenti, la produzione documentale e l'eccezione di tardività devono essere valutate alla luce delle preclusioni processuali e dell'onere di specifica indicazione dei documenti contestati.
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