Cassazione Penale, Ordinanza n. 13009/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Dal testo emerge che la doglianza era sostanzialmente diretta a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta nei gradi di merito, proponendo una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura non fosse consentita in sede di legittimità, perché volta a prospettare un travisamento del fatto e una rivalutazione del merito preclusi al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo dedotto si risolveva in mere doglianze di fatto e nella richiesta di una diversa valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La sentenza richiama, in termini generali, i limiti del ricorso per cassazione in punto di violazione di legge e vizio di motivazione, escludendo che possano essere devolute censure meramente fattuali o di rivalutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile dedurre censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- Il travisamento del fatto non può essere utilizzato per ottenere dalla Corte di cassazione una rilettura autonoma degli elementi probatori o l'adozione di nuovi criteri di ricostruzione della vicenda, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per ragioni imputabili alla parte ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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