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Ordinanza

Ordinanza n. 3288/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione cautelare nella procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR deducendo censure eterogenee relative alla disciplina e allo svolgimento della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia mediante il cosiddetto semestre filtro. Un primo gruppo di doglianze riguardava vizi radicali dell’intera procedura e mirava, nella sostanza, alla riedizione della procedura. Un secondo gruppo riguardava invece la mancata collocazione della candidata in posizione utile nella graduatoria e, in particolare, il mancato scorrimento della graduatoria in presenza di posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti. La candidata aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio tale da garantirle l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In sede cautelare chiedeva l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto prima facie infondato, per carenza di periculum in mora, il primo gruppo di censure: l’ammissione con riserva richiesta non sarebbe stata funzionale al bene della vita perseguito, consistente nella possibile riedizione dell’intera procedura. Ha invece ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora nella doglianza relativa al mancato scorrimento della graduatoria. Secondo la Sezione, la disciplina del semestre filtro non appare rispettosa del principio meritocratico nella parte in cui non consente di riassegnare, secondo l’ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari, determinando l’esclusione definitiva di candidati che, pur avendo punteggi elevati, non si siano immatricolati entro il breve termine iniziale. È stata quindi ordinata una rideterminazione della posizione della candidata, articolata in tre fasi: effettuazione degli scorrimenti per i posti vacanti; verifica se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; assegnazione del posto, in caso di esito positivo, secondo l’ordine delle preferenze espresse. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la novità e particolarità della questione. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, attraverso il quale è stata impugnata l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha fondato la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la misura richiesta deve essere concretamente funzionale alla conservazione del bene della vita dedotto: se le censure mirano alla riedizione integrale della procedura, l’ammissione individuale con riserva può risultare inidonea e determinare il difetto di periculum in mora rispetto a quelle censure.
  • La disciplina di una procedura selettiva per l’accesso universitario è prima facie lesiva del principio meritocratico quando esclude lo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine dei punteggi per la copertura dei posti rimasti vacanti a seguito della rinuncia di candidati inizialmente collocati in posizione utile.
  • Quando il mancato scorrimento determina la perdita definitiva della possibilità di ripescaggio di un candidato che abbia conseguito una soglia utile e sussistano posti vacanti, è configurabile un periculum in mora connesso alla perdita della possibilità di accesso agli studi nella disciplina prescelta.
  • In presenza di una domanda cautelare fondata sul mancato scorrimento, l’amministrazione deve procedere prima alla riassegnazione dei posti vacanti secondo l’ordine della graduatoria, poi verificare la posizione concreta del candidato rispetto alle sedi opzionate e infine assegnare il posto, ove spettante, secondo l’ordine delle preferenze espresse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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