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Ordinanza

Ordinanza n. 1504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 00664/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202602465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento amministrativo comunale recante il divieto di prosecuzione dell’attività

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa esercente attività)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione Terza, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento comunale che vietava la prosecuzione dell’attività esercitata da lungo tempo. Il testo non specifica i singoli motivi di censura dedotti né il contenuto puntuale del provvedimento amministrativo; il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni sollevate richiedessero un più approfondito esame nella sede di merito e ha ravvisato, nelle more, un periculum connesso al divieto di prosecuzione dell’attività.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR che aveva negato la tutela, ha accolto l’istanza cautelare di primo grado, sospendendo gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato. La decisione è fondata sulla necessità di un approfondimento delle questioni nella fase di merito e sulla sussistenza del periculum, correlato al divieto di prosecuzione di un’attività esercitata da lungo tempo. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi degli artt. 62, comma 3, e 55, comma 11, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare e consente, in caso di accoglimento, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    Prevede la fissazione sollecita dell’udienza di merito quando il giudice adotta una misura cautelare, secondo quanto disposto nell’ordinanza.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando i motivi e le questioni richiedono un più approfondito esame riservato al giudizio di merito, il giudice può comunque concedere la tutela interinale se sussiste un periculum concreto e attuale.
  • Il divieto di prosecuzione di un’attività esercitata da lungo tempo può integrare, nelle more della definizione del merito, un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la sospensione del provvedimento amministrativo impugnato.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che abbia respinto la domanda cautelare comporta la riforma dell’ordinanza impugnata, l’accoglimento dell’istanza cautelare di primo grado e la sospensione degli effetti dell’atto amministrativo gravato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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