Cassazione Penale, Ordinanza n. 18754/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una rapina aggravata, lamentando: primo, l'erroneità della motivazione sulla responsabilità per il reato di rapina ex art. 628, comma 2, n. 1, c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e degli elementi probatori; secondo, la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di furto in abitazione ex art. 624-bis, comma 2, c.p., deducendo che la condotta non integrasse la rapina perché l'azione violenta non sarebbe stata indirizzata contro la persona offesa. La Corte rileva che i motivi riproducevano censure già formulate in appello e non contenevano una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, oltre a richiedere una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo mirava a una non consentita rilettura del compendio probatorio e dei fatti, mentre il secondo era indeducibile perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte in appello, dunque privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, n. 1, c.p.
La Corte lo richiama come norma incriminatrice ritenuta integrata dal giudice di merito sulla base dell'azione violenta contro la persona offesa e della sottrazione della collanina d'oro.
art. 624-bis, comma 2, c.p.
La norma è evocata dal ricorrente per chiedere la riqualificazione del fatto in furto in abitazione, ma la Corte reputa la censura non deducibile in sede di legittimità perché priva di specificità e già proposta in appello.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 606 c.p.p.
È implicitamente richiamato quanto ai limiti del sindacato di legittimità, che non consente una rilettura del merito o dei fatti accertati dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto e delle prove sotto il profilo della ricostruzione alternativa degli elementi di merito, essendo preclusa alla Corte di cassazione una nuova lettura del compendio probatorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo logicamente e giuridicamente corretto sulla sussistenza della violenza o minaccia diretta alla persona offesa e sulla sottrazione del bene, non è consentito in cassazione sostituire tale valutazione con una diversa qualificazione fondata su una lettura fattuale alternativa.
- La deduzione di una diversa qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se sorretta da una censura specifica e dalla prospettazione di un effettivo errore di sussunzione; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o reiterativa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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