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Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -dell'Ordinanza del Responsabile del Settore del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 07.11.2025, pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune in pari data, avente ad oggetto: "Istituzione del divieto di accesso in -OMISSIS- con deroga oraria per operazioni di carico e scarico dei residenti"; -nonché di ogni altro atto e/o provvedimento consequenziale, ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della società ricorrente; previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e di ogni altro atto e/o provvedimento consequenziale, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 104/2010.

Giustizia amministrativa202600093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale istitutiva del divieto di accesso in una via, con deroga oraria per le operazioni di carico e scarico dei residenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del responsabile del settore comunale pubblicata il 7 novembre 2025, avente a oggetto l'istituzione del divieto di accesso in una determinata via, con deroga oraria per le operazioni di carico e scarico dei residenti, nonché gli atti consequenziali. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto la prospettazione di una lesione degli interessi della società, connessa agli effetti del divieto sull'accesso alla propria attività commerciale e alla presenza di un preteso dehor nell'area interessata. Nel giudizio si è costituito il Comune e una parte controinteressata.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti, allo stato della sommaria delibazione, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, non è stata dimostrata l'esistenza di un dehor autorizzato dall'ente civico: l'autorizzazione richiamata riguardava soltanto l'occupazione di suolo pubblico mediante installazione di tavolini, sedie e barriere divisorie facilmente amovibili, per il periodo dal 20 aprile 2025 al 2 novembre 2025. Quanto al periculum, l'ordinanza non impedisce il passaggio pedonale nella via né, conseguentemente, l'accesso all'attività commerciale; inoltre consente le operazioni di carico e scarico, sebbene in fasce orarie determinate, giudicate non eccessivamente restrittive. Il TAR ha altresì rilevato che l'area era già interessata da un divieto di accesso previsto da una precedente ordinanza sperimentale del 2 luglio 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 d.lgs. 104/2010

    Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; il TAR ha respinto la richiesta di sospensione ritenendo non sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo presuppone la sussistenza concorrente del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza di entrambi consente il rigetto dell'istanza sulla base di una sommaria delibazione.
  • Non è sufficiente allegare l'esistenza di un dehor o di altra occupazione strutturale di suolo pubblico quando il titolo prodotto autorizza soltanto l'installazione temporanea di elementi facilmente amovibili e per un periodo determinato.
  • Un divieto di accesso non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare irreparabile all'attività commerciale quando resta assicurato il passaggio pedonale verso l'esercizio e sono consentite le operazioni di carico e scarico in fasce orarie non eccessivamente restrittive.
  • La presenza di una precedente disciplina sperimentale del divieto di accesso nella medesima area costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare dell'attualità e dell'incidenza lesiva della nuova ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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