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Sentenza

Sentenza del 22/09/2016 n. 5397 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Nullità del giudizio di primo grado - Effetto - Rinnovazione atti nulli - Limite

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che la nullità del giudizio di primo grado non comporta, di regola, la rimessione della causa al giudice di primo grado. Il giudice d'appello deve trattare la controversia e, ove necessario, rinnovare direttamente gli atti processuali affetti da nullità nello stesso giudizio di appello. Il principio è ricondotto alla disciplina del processo civile ed è richiamato in conformità a Cass. nn. 936/2012 e 9712/2010.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda gli effetti della nullità del giudizio di primo grado nel processo tributario. Si contesta, in particolare, la possibilità o meno di rimettere la causa al giudice di primo grado a causa delle nullità riscontrate.

Norme richiamate

  • Principi generali del processo tributario e civile in materia di nullità processuali

    La nullità degli atti del giudizio di primo grado non determina automaticamente la regressione del processo davanti al primo giudice; il giudice d'appello deve rinnovare gli atti nulli, quando possibile, e decidere la controversia.

  • Cassazione civile, sentenze n. 936/2012 e n. 9712/2010

    I precedenti confermano che, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge che impongano la rimessione, la nullità del giudizio di primo grado viene sanata o rinnovata nel giudizio d'appello senza restituzione degli atti al primo giudice.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la nullità del giudizio di primo grado non comporta automaticamente la rimessione della causa alla commissione o corte di primo grado.
  • Il giudice d'appello deve verificare se l'atto nullo possa essere rinnovato e, in tal caso, procedere direttamente alla rinnovazione nel giudizio di secondo grado.
  • La rimessione al primo giudice costituisce un'eccezione, applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la prosecuzione in appello comprometta effettivamente il diritto di difesa.
  • Chi eccepisce una nullità deve indicare concretamente quale atto sia viziato, quale pregiudizio processuale ne sia derivato e perché non sia sufficiente la rinnovazione davanti al giudice d'appello.

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