Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17045/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 336 e 529 c.p.p., sostenendo l'assenza della condizione di procedibilità per difetto di querela. Con il secondo motivo si lamentava vizio motivazionale e violazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. rispetto all'affermazione di responsabilità, contestando il compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, rilevando che la denuncia orale presentata dalla persona offesa, pur formalmente contro ignoti, conteneva la richiesta di punire gli autori del reato in caso di identificazione e integrava quindi un valido atto di querela. Ha giudicato il secondo motivo indeducibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di condizioni di procedibilità; la Corte ha escluso la mancanza della querela ritenendo sufficiente la denuncia orale contenente richiesta di punizione degli autori del reato.

  • art. 529 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di proscioglimento per difetto di querela; la Corte ha respinto la censura perché la querela era stata validamente proposta.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla valutazione della prova perché non specificamente confrontata con le argomentazioni della sentenza di merito e sostanzialmente riproduttiva di doglianze già disattese.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma implicitamente evocata dal tipo di doglianza in cassazione, ma nel testo non è espressamente indicata; non viene classificata come richiamo certo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, come disposto nel dispositivo.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del reato, una denuncia orale della persona offesa può integrare querela anche se presentata contro ignoti, quando contenga la chiara volontà di perseguire penalmente gli autori del fatto in caso di identificazione.
  • In sede di legittimità, la censura sulla mancanza di querela è manifestamente infondata se contrasta con la lettera degli atti e con la ricostruzione del giudice di merito sulla volontà punitiva espressa dalla persona offesa.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre contestazioni già formulate in appello senza una critica specifica e puntuale delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La doglianza sulla valutazione della prova non può risolversi in una mera contrapposizione al giudizio di merito, ma deve confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza e indicare l'effettivo travisamento o vizio denunciato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.