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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32980/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di ripetizione di indebito proposta da una società correntista, poi in liquidazione e concordato preventivo, per ottenere la restituzione di somme addebitate su un rapporto di conto corrente. La corte d'appello aveva rideterminato in parte la somma dovuta dalla banca, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito perché i versamenti eseguiti sul conto erano qualificabili come ripristinatori della provvista in presenza di un'apertura di credito; aveva però dichiarato inammissibile l'appello incidentale della società e aveva condannato la banca alle spese di lite. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione delle norme su indebito, onere della prova e prescrizione, sostenendo che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse non fosse stata fornita e che la prescrizione dovesse decorrere dai singoli pagamenti; (2) e (3) violazione delle norme sulla prova e sulla forma del contratto bancario, deducendo che non fosse stata provata validamente l'esistenza di un contratto di affidamento sin dalla stipula del conto corrente; (4) vizio di motivazione, per asserita contraddittorietà nell'uso di elementi probatori relativi a periodi successivi; (5) ulteriore violazione in tema di nullità del contratto di affidamento privo di forma scritta e insufficienza della mera tolleranza degli sconfinamenti; (6) violazione delle norme sulle spese, perché la banca, avendo ottenuto in appello una parziale riforma, non avrebbe dovuto essere condannata integralmente alle spese; (7) duplicazione delle spese in favore sia della società in liquidazione sia della procedura di concordato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi, ritenendo che la censura sulla prescrizione e sulla prova dell'apertura di credito mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito. Ha ribadito che, in tema di ripetizione di indebito su conto corrente assistito da apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione deve allegare l'inerzia del titolare e la volontà di avvalersene, mentre spetta al cliente dimostrare l'esistenza dell'affidamento che renda le rimesse meramente ripristinatorie. Ha inoltre osservato che la dedotta mancanza di forma scritta non era stata provata e, comunque, sarebbe rilevabile solo a vantaggio del cliente. È stato accolto il sesto motivo: poiché la corte d'appello aveva parzialmente accolto il gravame della banca, non poteva porle integralmente a carico le spese di quel grado senza rispettare il principio di soccombenza; la Cassazione ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e ha deciso nel merito, rideterminando le spese del giudizio di appello. Il settimo motivo è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la ripetizione dell'indebito derivante da pagamenti eseguiti sul conto corrente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, che non è stato ritenuto invertito

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in tema di prescrizione estintiva del diritto alla ripetizione

  • artt. 2934 ss. c.c.

    richiamati per la disciplina della prescrizione del diritto azionato

  • art. 1325 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti del contratto di affidamento bancario

  • artt. 2727 ss. c.c.

    richiamati in relazione alle presunzioni e alla prova del contratto di affidamento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove e non contestazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 117 t.u.b.

    richiamato per il requisito della forma scritta nei contratti bancari

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso sul vizio motivazionale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per il principio della soccombenza in tema di spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di lite

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e sull'interesse ad agire

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione delle spese processuali

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e sul comportamento processuale

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e responsabilità aggravata

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e sul contraddittorio

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e sull'intervento

  • art. 160 l. fall.

    richiamato nel motivo relativo alla duplicazione delle spese in favore della procedura concorsuale

  • art. 127, comma 2, t.u.b.

    "Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice"

    le nullità della disciplina bancaria operano solo a vantaggio del cliente e non possono essere fatte valere dalla banca a proprio favore

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la decisione nel merito sul capo delle spese dopo la cassazione parziale

  • art. 24418/2010, Cass. S.U.

    richiamato come precedente sul decorso della prescrizione dalla chiusura del conto in presenza di versamenti ripristinatori

  • Cass. S.U. n. 15895/2019

    richiamata per il principio sull'onere di allegazione della banca che eccepisce la prescrizione

  • Cass. n. 2660/2019

    richiamata per il principio che, se il conto non è affidato, le rimesse sono solutorie

  • Cass. n. 27705/2018

    richiamata sul riparto dell'onere probatorio in materia di affidamento e prescrizione

  • Cass. n. 27704/2018

    richiamata sul riparto dell'onere probatorio in materia di affidamento e prescrizione

  • Cass. n. 18144/2018

    richiamata sul riparto dell'onere probatorio in materia di affidamento e prescrizione

  • Cass. n. 12977/2018

    richiamata per il principio che, in assenza di affidamento, le rimesse sono solutorie

  • Cass. n. 4372/2018

    richiamata per il principio che, in assenza di affidamento, le rimesse sono solutorie

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a un conto corrente bancario, la prescrizione del diritto del correntista decorre dalla data del singolo pagamento quando il versamento abbia natura solutoria; se invece il conto è assistito da apertura di credito e le rimesse sono meramente ripristinatorie della provvista, la prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto.
  • L'istituto di credito che eccepisce la prescrizione deve limitarsi ad allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne; spetta al correntista provare l'esistenza di un affidamento idoneo a qualificare i versamenti come ripristinatori.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • Le nullità previste dalla disciplina bancaria operano soltanto a vantaggio del cliente e non possono essere invocate dalla banca per sottrarsi alle conseguenze del rapporto.
  • Quando la sentenza d'appello riforma anche solo in parte la decisione di primo grado, il regolamento delle spese deve rispettare il principio della soccombenza; se la condanna alle spese è disallineata rispetto all'esito del gravame, la Cassazione può cassare il capo sulle spese e decidere nel merito senza rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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