Ordinanza n. 108/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza n.179 del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 465 del 2025, limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza n. 465 del 2025, sostenendo che la liquidazione delle spese di giudizio fosse erronea in quanto non menzionava espressamente il rimborso del contributo unificato. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 1.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto che il rimborso del contributo unificato spettasse ex lege alla parte vittoriosa ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 e che tale rimborso fosse già ricompreso nella formula "oltre ad accessori di legge" contenuta nel dispositivo della sentenza. Non sussistendo quindi alcun errore materiale da correggere, la domanda è stata ritenuta infondata. Le spese della fase di correzione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali nelle sentenze e negli altri provvedimenti del giudice amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato è rimborsato alla parte vittoriosa; il TAR ha ritenuto che tale rimborso fosse già compreso nella formula "oltre ad accessori di legge" utilizzata nel dispositivo sulle spese.
Massime di principio
- Il rimborso del contributo unificato spetta ex lege alla parte vittoriosa ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
- La mancata menzione espressa del contributo unificato nel capo sulle spese non integra un errore materiale quando il dispositivo condanna la parte soccombente al pagamento di una somma "oltre ad accessori di legge", formula ritenuta comprensiva anche di tale rimborso.
- La procedura di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per ottenere un'integrazione del dispositivo in assenza di una reale divergenza tra la volontà decisoria del giudice e la sua rappresentazione testuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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