Cassazione Civile, Ordinanza n. 21517/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite origina dalla stipulazione di quattro contratti a progetto tra una società e un collaboratore. I giudici di merito hanno ritenuto nullo il primo contratto per difetto di uno specifico progetto, dichiarando che il rapporto era in realtà subordinato a tempo indeterminato dal 6 marzo 2009, con conseguente diritto alla riammissione in servizio, al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno per le retribuzioni non percepite dal marzo 2015. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato, in sintesi, l’erronea applicazione della disciplina del contratto a progetto (artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003), la pretesa retroattività della disciplina successiva alla L. 92/2012, la violazione delle regole di interpretazione contrattuale e un omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il contratto, stipulato prima del 18 luglio 2012, fosse conforme alla vecchia formulazione dell’art. 61 e che l’assenza del progetto non potesse comportare la conversione automatica in rapporto subordinato. Con il secondo motivo ha censurato l’inquadramento del lavoratore nel 7° livello del CCNL Gas Acqua, assumendo che la declaratoria richiedesse funzioni direttive e che, in ogni caso, le mansioni dedotte non giustificassero quel livello, oltre a denunciare violazioni degli artt. 2103 c.c., 18 CCNL, 2697 c.c. e delle norme processuali sulla prova e sull’esame dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le censure del primo motivo per difetto di specificità, per commistione di vizi di fatto e di diritto e per il divieto di riesame del merito; ha comunque giudicato infondate le doglianze sulla disciplina del contratto a progetto, chiarendo che già la versione originaria dell’art. 61 d.lgs. 276/2003 richiedeva un progetto o programma specifico, autonomamente apprezzabile e non coincidente con l’ordinaria attività d’impresa, e che la sanzione dell’art. 69 comportava la costituzione ope legis di un rapporto subordinato sin dall’inizio in caso di mancanza del progetto. Ha inoltre confermato che l’accertamento di merito aveva correttamente qualificato il contratto come privo di specifico progetto e che le funzioni concretamente svolte erano riconducibili al livello 7° del CCNL Gas Acqua, il quale contempla anche funzioni professionali di contenuto specialistico, non soltanto direttive. Il ricorrente è stato condannato alle spese e resta fermo l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. 276/2003
La definizione legale del contratto a progetto richiede la riconducibilità dell’attività a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato; il progetto deve essere specifico, chiaramente descritto e distinto dalla routine aziendale.
art. 69 d.lgs. 276/2003
La mancanza originaria di uno specifico progetto determina ope legis la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’inizio, senza che assuma rilievo la natura autonoma del rapporto così come emersa in istruttoria.
art. 11 disp. prel. c.c.
La Corte esclude che vi sia stata applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla L. 92/2012, rilevando che la sentenza di merito ha applicato la normativa già vigente al momento del contratto.
art. 2103 c.c.
È richiamato ai fini della censura sull’inquadramento, ma la Corte lo ritiene correttamente applicato in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
art. 1325 c.c.
È evocato dalla ricorrente per sostenere un vizio originario del contratto; la Corte esclude che la causa del contratto a progetto difettasse in sé.
art. 1428 c.c.
È richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla validità del contratto, ma non trova accoglimento nella decisione.
art. 1362 c.c.
Le censure ermeneutiche sono ritenute generiche e comunque non idonee a scalfire l’interpretazione data dai giudici di merito.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione è dichiarata non specificamente argomentata e, per la parte riferita all’omesso esame dei fatti, inammissibile nel contesto della doppia conforme.
art. 116 c.p.c.
La Corte osserva che la ricorrente non spiega in che modo sarebbe stata violata la norma sulla valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
È invocato per contestare l’accertamento delle mansioni e dell’inquadramento, ma la Corte ritiene che la valutazione probatoria del merito sia insindacabile in cassazione nei limiti dedotti.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto a progetto la validità richiede un progetto o programma specifico, ossia un’attività produttiva chiaramente individuata e autonomamente apprezzabile, non coincidente con l’ordinaria attività dell’impresa né con generiche mansioni funzionali a obiettivi aziendali.
- La mancanza originaria di uno specifico progetto comporta la conversione legale del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’inizio, secondo la disciplina dell’art. 69 d.lgs. 276/2003.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in contestazioni della ricostruzione del fatto o dell’interpretazione delle clausole contrattuali compiuta dal giudice di merito, salvo dedurre specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La declaratoria contrattuale di un livello professionale può essere integrata non solo da funzioni direttive, ma anche da funzioni specialistiche, quando il testo collettivo le preveda in via alternativa; l’accertamento delle mansioni effettive resta riservato al giudice di merito.
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