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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3077/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per tentato furto in abitazione (artt.110, 56, 624-bis, 625 n.2 e 5 c.p.). Contestano principalmente: (i) l'esclusione della desistenza/ recesso attivo ai sensi dell'art.56 c.p., sostenendo che si erano allontanati prima che l'azione fosse compiuta e quindi il tentativo fosse ancora incompiuto; (ii) l'estinzione del reato per prescrizione (art.157 c.p.), deducendo che, dato che la recidiva non sarebbe stata effettivamente applicata, i termini di prescrizione dovrebbero essere calcolati senza tenere conto della recidiva e quindi sarebbero decorso alla data indicata dai ricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Sulla desistenza ha ritenuto corretta la valutazione di merito: gli imputati avevano le chiavi, erano entrati nell'abitazione, si erano trattenuti e avevano acceso la luce, circostanze che configurano tentativo compiuto; l'immediato allontanamento è stato causato dall'intervento delle Forze dell'ordine e non costituisce recesso volontario. Quanto alla prescrizione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla recidiva (Schettino e altra giurisprudenza) precisando che la mera contestazione della recidiva non è sufficiente: il giudice deve motivare l'applicazione della recidiva; l'assenza di un aumento di pena può essere indizio di mancata applicazione. Tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti non avevano impugnato in appello la sussistenza/applicazione della recidiva, rendendo irrevocabile la valutazione del primo grado su quel punto; quindi non era possibile rideterminare la prescrizione in questa sede. La Corte calcola inoltre che, anche considerando l'applicazione della recidiva e le interruzioni previste dall'art.161 c.p., il termine di prescrizione non era decorso. Condanna alle spese e rigetto dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art.56 cod. pen.

    La desistenza (recesso) nel reato tentato è possibile solo nella fase del tentativo incompiuto; se sono stati compiuti atti che hanno dato avvio al meccanismo causale idoneo a realizzare l'evento, la desistenza non è configurabile.

  • art.624-bis cod. pen.

    Disciplina il furto in abitazione e le aggravanti collegate; nel caso è stato considerato il tentativo di tale fattispecie e la più grave circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al comma terzo.

  • art.625 n.2 e 5 cod. pen.

    Indicano le circostanze aggravanti rilevanti per la fattispecie contestata (esigenze di specificazione della fattispecie aggravata).

  • art.157 cod. pen.

    Stabilisce il termine di prescrizione breve; il calcolo della prescrizione va effettuato in relazione alla pena applicabile, tenendo conto dell'eventuale applicazione della recidiva e di altri aumenti.

  • art.161 cod. pen.

    Prevede la proroga del termine di prescrizione per effetto delle cause interruttive (es. sentenza di primo grado, decreto di citazione a giudizio per appello) con l'allungamento del termine di due terzi.

  • art.63, comma 4, cod. pen.

    Criterio moderatore di applicazione della recidiva che può determinare un aumento della pena di un terzo; rilevante nel calcolo della pena base e quindi della prescrizione.

  • art.99 cod. pen.

    Definisce la recidiva come circostanza che attesta la maggiore rimproverabilità e pericolosità del reo; l'applicazione della recidiva richiede motivazione che evidenzi tali elementi.

  • art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Consente di dedurre in cassazione vizio di motivazione e violazione di legge come mezzi di impugnazione; i ricorrenti hanno invocato tali censure relative a desistenza e prescrizione.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese generali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La desistenza (recesso attivo) è possibile solo se gli autori si ritirano prima di aver posto in essere atti idonei ad avviare il meccanismo causale dell'evento; presenza di chiavi, ingresso e permanenza (es. accensione luci) indicano tentativo compiuto e precludono la desistenza.
  • L'allontanamento dovuto all'intervento delle forze dell'ordine non costituisce recesso volontario.
  • Perché la recidiva incida sulla pena e sui termini di prescrizione occorre che il giudice l'abbia effettivamente applicata e ciò deve risultare dalla motivazione; la mera contestazione in atto di accusa non basta.
  • L'assenza di un aumento di pena non è di per sé prova certa dell'inesistenza della recidiva, ma può costituire indizio; tuttavia, se la recidiva non è stata impugnata in appello, la questione diventa inammissibile in cassazione.
  • In casi simili, i difensori devono tempestivamente contestare in appello l'applicazione e la motivazione della recidiva se intendono incidere sul calcolo della prescrizione.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati sia l'applicazione di aggravanti/moderatori che le cause interruttive (art.161 c.p.) che prolungano i termini; verificare entrambi prima di dedurre l'estinzione del reato.

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