Cassazione Penale, Sentenza n. 3077/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per tentato furto in abitazione (artt.110, 56, 624-bis, 625 n.2 e 5 c.p.). Contestano principalmente: (i) l'esclusione della desistenza/ recesso attivo ai sensi dell'art.56 c.p., sostenendo che si erano allontanati prima che l'azione fosse compiuta e quindi il tentativo fosse ancora incompiuto; (ii) l'estinzione del reato per prescrizione (art.157 c.p.), deducendo che, dato che la recidiva non sarebbe stata effettivamente applicata, i termini di prescrizione dovrebbero essere calcolati senza tenere conto della recidiva e quindi sarebbero decorso alla data indicata dai ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Sulla desistenza ha ritenuto corretta la valutazione di merito: gli imputati avevano le chiavi, erano entrati nell'abitazione, si erano trattenuti e avevano acceso la luce, circostanze che configurano tentativo compiuto; l'immediato allontanamento è stato causato dall'intervento delle Forze dell'ordine e non costituisce recesso volontario. Quanto alla prescrizione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla recidiva (Schettino e altra giurisprudenza) precisando che la mera contestazione della recidiva non è sufficiente: il giudice deve motivare l'applicazione della recidiva; l'assenza di un aumento di pena può essere indizio di mancata applicazione. Tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti non avevano impugnato in appello la sussistenza/applicazione della recidiva, rendendo irrevocabile la valutazione del primo grado su quel punto; quindi non era possibile rideterminare la prescrizione in questa sede. La Corte calcola inoltre che, anche considerando l'applicazione della recidiva e le interruzioni previste dall'art.161 c.p., il termine di prescrizione non era decorso. Condanna alle spese e rigetto dei ricorsi.
Norme richiamate
art.56 cod. pen.
La desistenza (recesso) nel reato tentato è possibile solo nella fase del tentativo incompiuto; se sono stati compiuti atti che hanno dato avvio al meccanismo causale idoneo a realizzare l'evento, la desistenza non è configurabile.
art.624-bis cod. pen.
Disciplina il furto in abitazione e le aggravanti collegate; nel caso è stato considerato il tentativo di tale fattispecie e la più grave circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al comma terzo.
art.625 n.2 e 5 cod. pen.
Indicano le circostanze aggravanti rilevanti per la fattispecie contestata (esigenze di specificazione della fattispecie aggravata).
art.157 cod. pen.
Stabilisce il termine di prescrizione breve; il calcolo della prescrizione va effettuato in relazione alla pena applicabile, tenendo conto dell'eventuale applicazione della recidiva e di altri aumenti.
art.161 cod. pen.
Prevede la proroga del termine di prescrizione per effetto delle cause interruttive (es. sentenza di primo grado, decreto di citazione a giudizio per appello) con l'allungamento del termine di due terzi.
art.63, comma 4, cod. pen.
Criterio moderatore di applicazione della recidiva che può determinare un aumento della pena di un terzo; rilevante nel calcolo della pena base e quindi della prescrizione.
art.99 cod. pen.
Definisce la recidiva come circostanza che attesta la maggiore rimproverabilità e pericolosità del reo; l'applicazione della recidiva richiede motivazione che evidenzi tali elementi.
art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Consente di dedurre in cassazione vizio di motivazione e violazione di legge come mezzi di impugnazione; i ricorrenti hanno invocato tali censure relative a desistenza e prescrizione.
art.616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese generali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La desistenza (recesso attivo) è possibile solo se gli autori si ritirano prima di aver posto in essere atti idonei ad avviare il meccanismo causale dell'evento; presenza di chiavi, ingresso e permanenza (es. accensione luci) indicano tentativo compiuto e precludono la desistenza.
- L'allontanamento dovuto all'intervento delle forze dell'ordine non costituisce recesso volontario.
- Perché la recidiva incida sulla pena e sui termini di prescrizione occorre che il giudice l'abbia effettivamente applicata e ciò deve risultare dalla motivazione; la mera contestazione in atto di accusa non basta.
- L'assenza di un aumento di pena non è di per sé prova certa dell'inesistenza della recidiva, ma può costituire indizio; tuttavia, se la recidiva non è stata impugnata in appello, la questione diventa inammissibile in cassazione.
- In casi simili, i difensori devono tempestivamente contestare in appello l'applicazione e la motivazione della recidiva se intendono incidere sul calcolo della prescrizione.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati sia l'applicazione di aggravanti/moderatori che le cause interruttive (art.161 c.p.) che prolungano i termini; verificare entrambi prima di dedurre l'estinzione del reato.
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