Sentenza del 22/01/2021 n. 442 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tarsu - Tia - Tari - Tares - Casa vacanza gestite in maniera imprenditoriali - Civili abitazioni - Equiparazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava l'applicazione di una tariffa non domestica alle case vacanza gestite in maniera imprenditoriale, sostenendo che tali immobili dovessero essere trattati come civili abitazioni ai fini della Tarsu/Tari; la questione verteva sulla corretta qualificazione dell'uso dell'immobile (domestico vs non domestico) e sulla rilevanza della gestione imprenditoriale rispetto alla classificazione catastale
La decisione
il giudice ha ritenuto legittimo il regolamento comunale che equipara il trattamento tariffario delle case vacanze gestite in forma imprenditoriale agli alberghi (quindi applicazione della tariffa non domestica), distinguendole dalle case vacanze gestite in forma non imprenditoriale. È stato affermato che la corretta applicazione della tariffa si fonda sull'accertamento dell'uso effettivo dell'immobile (domestico o non domestico) e non sulla mera classificazione catastale; inoltre la Tari/Tarsu non è correlata esclusivamente alla capacità produttiva di rifiuti ma al tipo di utilizzo del bene
Norme richiamate
d.lgs. 22/1997
consente al Comune di istituire tariffe differenziate per fasce di utenza distinguendo l'uso domestico e non domestico; la norma è interpretata nel senso che la tariffazione deve basarsi sull'uso effettivo degli immobili
Cass. 18501/2010
giurisprudenza richiamata a supporto del principio che la qualificazione tariffaria si fonda sull'uso effettivo e che il comune può prevedere differenziazioni tariffarie; conferma l'irrilevanza esclusiva della classificazione catastale
Massime di principio
- La tariffazione Tarsu/Tari deve tener conto dell'uso effettivo dell'immobile (domestico vs non domestico) e non dipende unicamente dalla classificazione catastale
- I Comuni possono legittimamente prevedere regolamenti che differenziano le tariffe per fasce di utenza e possono equiparare le strutture ricettive imprenditoriali (es. case vacanza gestite professionalmente) ad alberghi ai fini tariffari
- La gestione imprenditoriale di una casa vacanza è elemento decisivo per qualificare l'utenza come non domestica e quindi per l'applicazione di tariffe maggiori rispetto alle civili abitazioni
- Le case vacanza gestite in forma non imprenditoriale possono essere trattate diversamente e, a seconda dell'uso effettivo, potrebbero rientrare nelle tariffe per utenze domestiche
- In caso di contestazione, l'onere probatorio riguarda l'accertamento dell'uso effettivo: l'amministrazione deve dimostrare la natura non domestica dell'utilizzo e il contribuente può produrre elementi che attestino carattere non imprenditoriale o occasionale
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