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Sentenza

Sentenza n. 1501/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025.

Giustizia amministrativa202503119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta docente e dei relativi accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Livorno, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia presupposta aveva accertato il loro diritto alla carta docente, per gli importi e gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente nonché al pagamento delle spese di giudizio. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l'adozione delle misure attuative, inclusa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che fosse dimostrata la corresponsione di quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione della sentenza passata in giudicato. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di riconoscere ai ricorrenti la carta docente, con le modalità e gli accessori stabiliti nella sentenza presupposta, assegnando il termine di 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il TAR ha precisato che l'eventuale mancato pagamento delle spese distratte in favore dei difensori non impedisce l'ottemperanza richiesta dai ricorrenti e ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    pagamento in “conto sospeso”

    Consente, se necessario, al commissario ad acta di utilizzare il pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla decisione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza presupposta aveva riconosciuto rivalutazione e interessi sulle somme dovute entro i limiti previsti da tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare la formazione del giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e la mancata dimostrazione dell'adempimento per imporre all'amministrazione l'esecuzione del comando giudiziale.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata esecuzione del giudicato può essere fatta valere con il rito dell'ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un termine successivo.
  • La mancata corresponsione delle spese processuali distratte in favore del difensore antistatario è distinta dall'obbligo dell'amministrazione di eseguire il comando sostanziale contenuto nel giudicato e non impedisce l'ottemperanza richiesta dal soggetto titolare della prestazione principale.
  • Il commissario ad acta può, ove necessario, utilizzare gli strumenti previsti dalla disciplina dell'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche, incluso il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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