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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29104/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti ATA già in servizio presso un ente locale e poi transitati nei ruoli statali ai sensi dell'art. 8 della l. n. 124 del 1999 hanno chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive dal 1 gennaio 2000. In appello la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse un peggioramento sostanziale del trattamento economico, perché al personale era stato attribuito un assegno ad personam temporizzato idoneo a mantenere il trattamento complessivo goduto prima del trasferimento. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando l'omessa considerazione della richiesta di CTU contabile e del criterio del c.d. maturato economico; 2) violazione dell'art. 11 Cost. e della direttiva 77/187/CEE, sostenendo che la comparazione avrebbe dovuto tener conto dell'anzianità maturata nel comparto di provenienza e di tutte le voci retributive percepite, comprese quelle incentivanti e indennitarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non c'era omessa pronuncia sulla richiesta di CTU, perché la Corte d'appello aveva comunque escluso, con motivazione incompatibile con l'accoglimento di quella richiesta, l'esistenza di un peggioramento retributivo. Ha rigettato anche il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il confronto tra trattamento economico prima e dopo il trasferimento va effettuato in modo globale, considerando le voci retributive effettivamente percepite, ma escludendo i premi e i compensi incentivanti, perché aleatori e non componenti fisse dello stipendio; pertanto l'assegno ad personam garantiva il mantenimento del trattamento complessivo e non si configurava una reformatio in peius. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 l. 3 maggio 1999, n. 124

    Norma posta a base della domanda dei lavoratori per il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente locale al momento del trasferimento nei ruoli statali.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Invocato per denunciare il vizio di omessa motivazione/omessa pronuncia e la violazione del paradigma motivazionale della sentenza.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza e alla dedotta sua omissione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato a sostegno della censura di difetto di motivazione della decisione impugnata.

  • direttiva 77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977

    Applicabile alla vicenda successoria; la comparazione del trattamento va fatta rispetto alla posizione dei lavoratori prima del trasferimento, valutando se vi sia un peggioramento sostanziale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi.

  • artt. 17 e 18 c.c.n.l. 1 aprile 1999 comparto regioni ed enti locali

    Le voci premiali e incentivanti ivi previste sono state ritenute correlate a incrementi di produttività e non componenti fisse e necessarie della retribuzione, quindi irrilevanti nel maturato economico.

  • art. 97 c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle spese in solido delle parti soccombenti, per la comunanza di interessi e la convergenza delle difese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul trasferimento del personale da un ente pubblico ad altro datore, il divieto di peggioramento sostanziale del trattamento economico va verificato mediante un confronto globale tra il complessivo trattamento prima del trasferimento e quello risultante dopo l'inquadramento, al momento del trasferimento stesso.
  • Ai fini del confronto rilevano le sole voci retributive effettivamente stabili e non aleatorie; premi e compensi incentivanti correlati a obiettivi di produttività non costituiscono, di regola, componenti fisse del trattamento da salvaguardare.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito non esamini espressamente una richiesta istruttoria, se la decisione adottata è logicamente incompatibile con l'accoglimento della richiesta stessa.
  • L'eventuale riconoscimento di un assegno ad personam idoneo a preservare il trattamento complessivo percepito in precedenza esclude la configurabilità di una reformatio in peius sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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