Cassazione Penale, Sentenza n. 19080/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c) e c.2-bis Cod. Str.). Tre i motivi principali: 1) nullità e inutilizzabilità del prelievo ematico perché eseguito senza aver avvertito l'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore e senza consenso, essendo l'esame richiesto dalla polizia giudiziaria e non a fini terapeutici; 2) erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la gravità concreta della condotta; 3) illegittimità dell'obbligo di revoca automatica della patente previsto dall'art. 186, comma 2-bis Codice della strada, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e richiesta, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto non viziati gli accertamenti ematochimici poiché il ricovero e la documentazione clinica dimostravano che l'imputato era in uno stato di agitazione e disorientamento (ove non era in grado di firmare né di comprendere la richiesta di prelievo), sicché non potevano essere richiesti consenso o avviso di difensore e l'esame era urgente e indifferibile. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico e reiterativo: la Corte d'appello aveva valutato la concreta pericolosità della condotta (elevato tasso alcolemico, gravi lesioni con subamputazione del piede sinistro, pericolo per altri utenti) escludendo la particolare tenuità; tale valutazione rientra nel sindacato di merito e non è censurabile in cassazione salvo manifesta illogicità, non provata. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la revoca automatica della patente prevista dall'art. 186 c.2-bis è conforme al sistema e alla giurisprudenza costituzionale che ha già valutato e ritenuto compatibile il meccanismo sanzionatorio; la questione di legittimità costituzionale era già stata giudicata infondata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 Codice della strada
prevede le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza; comma 2, lett. c) e comma 2-bis disciplinano l'ipotesi con tasso alcolemico elevato e la revoca della patente
La revoca prevista dal comma 2-bis è obbligatoria quando il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l abbia provocato un incidente; la norma ha carattere oggettivo e risponde a finalità di prevenzione data la elevata pericolosità della condotta
art. 131-bis Codice penale
disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
L'applicabilità della particolare tenuità richiede una valutazione concreta e motivata della offensività della condotta; gravi lesioni e elevato tasso alcolemico possono escluderla
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
disciplina i motivi di ricorso per cassazione
Il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; argomentazioni generiche o reiterative sono aspecifiche e possono determinare l'inammissibilità
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
prevede il trattamento cartolare del ricorso
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare secondo questa disposizione
artt. 114 disp. att., 356 c.1, 178 lett. b) e 191 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione alla utilizzabilità degli atti e delle prove e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto le misure procedurali rispettate o giustificate dall'incapacità dell'imputato
art. 222 Codice della strada
disciplinava sanzioni amministrative accessorie; oggetto di pronunce costituzionali precedenti
Distinto e autonomo rispetto all'art. 186; le modifiche e pronunce costituzionali su art. 222 non hanno inciso sulla legittimità dell'art. 186 c.2-bis
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese e la misura della somma da versare alla Cassa delle ammende
Sulla base di questa norma la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un prelievo ematico eseguito senza consenso e senza avviso di difensore può essere considerato utilizzabile se emerge che l'interessato era incapace di comprendere o di prestare consenso (stato di agitazione, confusione, grave lesione) e l'esame era urgente e indifferibile per ragioni di tempo
- Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis è necessario fornire una motivazione concreta e puntuale sulla scarsa offensività del fatto; la presenza di un elevato tasso alcolemico, lesioni gravi o pericolo per terzi sono elementi che di norma escludono la tenuità
- La previsione di revoca automatica della patente ai sensi dell'art. 186 c.2-bis, in presenza delle condizioni previste (tasso >1,5 g/l e incidente), è considerata compatibile con il sistema costituzionale e di prevenzione; i tentativi di dedurne automatismi contrari ai principi di proporzionalità hanno scarse possibilità di successo alla luce della giurisprudenza consolidata
- In cassazione non è sufficiente ripetere genericamente censure già svolte in grado di merito: il ricorso deve confrontarsi specificamente con i passaggi decisivi della motivazione per evitare l'inammissibilità per aspecificità o reiterazione
- La separazione tra sanzione penale e sanzione amministrativa accessoria non esclude l'applicazione di garanzie, ma non determina una totale parificazione delle discipline; le valutazioni legislative su limiti e automatismi sanzionatori sono soggette a sindacato solo se manifestamente irragionevoli
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