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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39830/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per la contravvenzione di cui all'art. 18 TULPS per avere promosso una riunione in luogo pubblico senza darne preavviso al Questore. Le censure: inesistenza della prova che la De Rosa fosse promotrice/conduttrice del corteo; illegittimità della sanzione per conflitto con il diritto di riunione (art. 17 Cost.) dati il numero esiguo di partecipanti, la brevità e la pacificità dell'iniziativa; richiesta di applicazione della causa di particolare tenuità (art. 131-bis o, come richiamato dall'atto, art. 14-bis cod. pen.); riconoscimento dell'attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale; e infine richiesta di concessione del beneficio della non menzione nel casellario (art. 175 cod. pen.).

La decisione

La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso e ha invece accolto il motivo relativo alla mancata concessione della non menzione. In dettaglio: il Tribunale e la Corte d'appello avevano adeguatamente motivato la qualificazione della De Rosa quale promotrice della riunione (era alla guida del corteo, ha cambiato percorso nonostante l'ingiunzione di allontanamento, ha usato un megafono, esibito striscione e simboli), fattispecie rientrante nella nozione giurisprudenziale di promotore; la fattispecie di cui all'art. 18 TULPS è applicabile in via autonoma all'omissione del preavviso e non richiede la concreta verificazione di turbative dell'ordine pubblico; la causa di non punibilità per tenuità non è riconosciuta dato il carattere di reato di pericolo e la condotta proseguita nonostante l'intervento delle forze dell'ordine; l'attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale non è applicabile alla condotta omissiva del mancato preavviso in quanto manca un rapporto diretto tra motivo e specifica condotta; invece la negazione della non menzione è stata ritenuta viziata perché motivata con ragioni estranee ai criteri dell'art. 175 c.p. (si è perseguita una finalità di stigma pubblico), per cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al rifiuto della non menzione e ha disposto il riconoscimento del beneficio. Il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 18 TULPS

    Sanziona i promotori di riunioni in luogo pubblico che non diano il preavviso al Questore; la norma punisce l'omissione del preavviso in via autonoma e non è condizionata all'effettiva produzione di turbative dell'ordine pubblico.

  • art. 17 Cost.

    Riconosce il diritto di riunione pacifica e stabilisce l'obbligo di darne preavviso; la norma costituzionale giustifica l'obbligo amministrativo del preavviso come misura a tutela dell'ordine pubblico e delle libertà altrui.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte precisa che per reati di pericolo il giudizio è prognostico ex ante sul pericolo creato, e la tenuità va valutata con i criteri dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto la tenuità è esclusa.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e per le valutazioni prognostiche (modalità, colpevolezza, danno o pericolo ecc.); la concessione di benefici come la non menzione deve essere valutata secondo questi parametri.

  • art. 61 n. 1 cod. pen.

    Prevede circostanze attenuanti per azione compiuta per motivi di particolare valore morale o sociale; la Corte ricorda che è necessario che il motivo sia oggettivamente apprezzabile dalla collettività e direttamente connesso alla condotta illecita, cosa non riscontrata nella fattispecie per il mero mancato preavviso.

  • art. 175 cod. pen.

    Regola il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; la concessione è discrezionale ma deve essere motivata in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; è illegittimo negare la non menzione con argomentazioni estranee a tali criteri (ad es. finalità di 'stigma' pubblico).

  • Sent. Corte Cost. n. 90 del 1970 e n. 11 del 1979

    Richiamate per delimitare la sfera soggettiva della fattispecie dell'art. 18 TULPS, ossia la tutela riguarda specificamente i promotori delle riunioni in luogo pubblico.

Massime di principio

  • La qualifica di "promotore" di una manifestazione non richiede necessariamente di essere l'ideatore o formale organizzatore: chi guida il corteo, modifica percorsi, incita o usa megafono e simboli del gruppo può essere ritenuto promotore.
  • L'obbligo di preavviso al Questore previsto dall'art. 18 TULPS è rilevante a prescindere dall'effettiva produzione di disordini: l'omissione è sanzionata autonomamente perché la norma tutela un pericolo potenziale per l'ordine pubblico e le libertà altrui.
  • Nei reati di pericolo la valutazione di particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un giudizio ex ante sul pericolo creato; la semplice esiguità numerica o la pacificità effettiva non escludono automaticamente la rilevanza penale se la condotta era idonea a creare pericolo.
  • L'attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale non si applica automaticamente alla finalità dichiarata della manifestazione quando la condotta oggetto di contestazione è una omissione formale non direttamente funzionale al perseguimento di quel fine.
  • La negazione della non menzione deve basarsi sui criteri di cui all'art. 133 c.p.; motivazioni estranee come l'intento di lasciare una traccia pubblica o uno 'stigma' non sono ammissibili e possono portare la Cassazione ad annullare la decisione e riconoscere il beneficio senza rinvio.
  • La Cassazione può pronunciarsi direttamente sulla concessione di benefici processuali (come la non menzione) senza rinviare quando la statuizione è possibile senza nuovi accertamenti di fatto.

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