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Sentenza

Sentenza n. 864/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 920/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 8022/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.04.2025, notificata il 09.04.2025e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del compenso individuale accessorio dell'importo di euro 480,56

Giustizia amministrativa202600191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 480,56 a titolo di compenso individuale accessorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 920/2025, notificata al Ministero e passata in giudicato. Ha chiesto il pagamento della sorte capitale e degli interessi legali, esclusivamente per quanto di sua spettanza, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato la regolarità della notificazione della sentenza, attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro la pubblica amministrazione e la persistente inottemperanza ministeriale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione generale competente, assegnando al commissario ulteriori sessanta giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità delle inottemperanze relative a condanne civili in favore di docenti e i possibili effetti erariali derivanti dalla maturazione di interessi, penalità di mora e spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    Consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale; tale attestazione è stata ritenuta idonea ai fini della notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione soccombente.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., rilevante per l'attestazione di conformità della sentenza azionata in ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 55 d.m. n. 55/2014

    I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, purché il titolo sia regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce un presupposto anche quando l'azione sia proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato civile.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla segnalazione dell'inutile decorso del termine assegnato.
  • La mancata esecuzione seriale di giudicati di condanna a carico di una pubblica amministrazione può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, in ragione dei possibili danni erariali derivanti dalla maturazione di interessi, penalità di mora e spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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