Sentenza del 21/02/2023 n. 5373 - Corte di Cassazione
Controversie-definizione agevolata- rinuncia al ricorso in pendenza di giudizio-ammissibilità- accoglimento ricorso revocazione- inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia tributaria relativa ad avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2010-2012 (IRPEF, IRAP, IVA) per costi indebitamente dedotti, omesse ritenute e fatture con aliquota inferiore. Procedimentalmente l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado ritenuta errata; il ricorso per cassazione fu dichiarato inammissibile per tardività. L'Agenzia ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza di inammissibilità, sostenendo un errore di fatto della Corte: la sentenza d'appello sarebbe stata notificata all'Amministrazione il 23 aprile 2019, sicché sarebbe decorrso il termine breve di 60 giorni e la proposizione del ricorso per cassazione (12 maggio 2020) sarebbe stata tempestiva alla luce delle sospensioni previste dal D.L. 119/2018 e dalle successive misure emergenziali. La controricorrente eccepiva che, anche se notificata, la sentenza era da considerare depositata e quindi la sospensione straordinaria non si applicava.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la definizione agevolata della lite (L. n.197/2022, art.1, comma 192) riguarda soltanto le controversie che, alla data di presentazione della domanda, restano impugnabili con i mezzi ordinari e non quelle per le quali l'unico rimedio residuo è la revocazione; pertanto la domanda di sospensione del giudizio per definizione agevolata è stata respinta. Pur rilevando che la notifica della sentenza d'appello risultava dagli atti (23/04/2019) e che la circostanza era stata dedotta, la Corte ha ritenuto che il presunto errore denunciato dall'Agenzia investisse in realtà una questione di diritto (le conseguenze giuridiche della notificazione e l'applicabilità della sospensione prevista dal D.L. 119/2018) e quindi fosse irradiante rispetto all'oggetto ammissibile della revocazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 1.600,00 per compensi più forfettario 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge).
Norme richiamate
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 192
La disposizione sulla definizione agevolata si applica solo alle controversie che, alla data della domanda, risultano ancora impugnabili con i mezzi ordinari; non comprende le controversie il cui unico rimedio residuo è la revocazione.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 190 e comma 197
Riferimenti alla disciplina della sospensione del giudizio in relazione alla domanda di definizione agevolata; la Corte ha escluso l'accoglimento della sospensione quando il solo rimedio residuo è la revocazione.
D.L. 119/2018, art. 6, comma 11
Norma che prevedeva una sospensione straordinaria dei termini processuali in una specifica finestra temporale; la sua efficacia è stata centrale nel confronto tra le parti sul punto di decorrenza del termine di impugnazione (deposito vs notifica).
D.L. 18/2020, art. 83 (conv. L. 27/2020) e D.L. 23/2020, art. 36 (conv. L. 40/2020)
Ulteriori sospensioni dei termini processuali per effetto dell'emergenza pandemica che sono state valutate nel calcolo complessivo dei termini di impugnazione.
Codice di procedura civile: art. 325 comma 2 e art. 326
Prevedono il termine breve di impugnazione (60 giorni) per le sentenze notificate; la questione era se tale termine fosse rilevante rispetto alle sospensioni straordinarie.
Codice di procedura civile: art. 327 comma 1
Prevede il termine semestrale di impugnazione per le sentenze depositate; usato nella valutazione temporale dalla Corte per determinare la scadenza ordinaria del termine.
Codice di procedura civile: art. 155 comma 4
Regola la proroga quando il termine ricade in giorno festivo; applicata nel calcolo dei termini.
Codice di procedura civile: artt. 391-bis e 395 comma 1 n. 4
Norme che disciplinano la revocazione per errore di fatto e i limiti della stessa; la Corte ha ritenuto che il rimedio di revocazione non possa essere usato per discutere questioni di diritto che costituiscono la ratio decidendi.
Codice di procedura civile: art. 112 e art. 132 comma 1 n. 4
Articoli invocati dall'Agenzia in motivi di nullità e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la valutazione di tali censure non è stata svolta per inammissibilità procedurale del ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 comma 1
Norma processuale tributaria richiamata nella censura dell'Agenzia relativa all'inammissibilità dell'appello; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità della revocazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite (condono/definizione) è applicabile solo se la controversia è ancora impugnabile con i mezzi ordinari; se l'unico rimedio residuo è la revocazione la domanda di sospensione per definizione agevolata va disattesa.
- In caso di contestazione sulla decorrenza del termine di impugnazione, è essenziale documentare chiaramente sia il deposito sia la notifica della sentenza: la differenza deposito vs notifica può influire sul termine (semestre vs 60 giorni) e sull'applicabilità di sospensioni straordinarie.
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c. e art. 395) ha un ambito limitato: non è il canale per rimettere in discussione, in questa sede, questioni di diritto o per riesaminare la corretta applicazione di norme che costituiscono la ratio decidendi.
- Se si intende avvalersi di sospensioni legislative (es. D.L. 119/2018 o misure emergenziali), bisogna valutare con attenzione il periodo temporale di riferimento previsto dalla norma e provare concretamente la ricaduta sul termine di impugnazione.
- Per la strategia processuale: conservare e depositare tempestiva documentazione di notifica/deposito, sollevare eccezioni di inammissibilità di controparte con argomentazioni chiare (deposito vs notificazione) e considerare che la disputa su effetti giuridici di fatti processuali difficilmente è sanabile mediante revocazione.
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