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Sentenza

Sentenza del 21/02/2023 n. 5373 - Corte di Cassazione

Controversie-definizione agevolata- rinuncia al ricorso in pendenza di giudizio-ammissibilità- accoglimento ricorso revocazione- inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia tributaria relativa ad avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2010-2012 (IRPEF, IRAP, IVA) per costi indebitamente dedotti, omesse ritenute e fatture con aliquota inferiore. Procedimentalmente l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado ritenuta errata; il ricorso per cassazione fu dichiarato inammissibile per tardività. L'Agenzia ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza di inammissibilità, sostenendo un errore di fatto della Corte: la sentenza d'appello sarebbe stata notificata all'Amministrazione il 23 aprile 2019, sicché sarebbe decorrso il termine breve di 60 giorni e la proposizione del ricorso per cassazione (12 maggio 2020) sarebbe stata tempestiva alla luce delle sospensioni previste dal D.L. 119/2018 e dalle successive misure emergenziali. La controricorrente eccepiva che, anche se notificata, la sentenza era da considerare depositata e quindi la sospensione straordinaria non si applicava.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la definizione agevolata della lite (L. n.197/2022, art.1, comma 192) riguarda soltanto le controversie che, alla data di presentazione della domanda, restano impugnabili con i mezzi ordinari e non quelle per le quali l'unico rimedio residuo è la revocazione; pertanto la domanda di sospensione del giudizio per definizione agevolata è stata respinta. Pur rilevando che la notifica della sentenza d'appello risultava dagli atti (23/04/2019) e che la circostanza era stata dedotta, la Corte ha ritenuto che il presunto errore denunciato dall'Agenzia investisse in realtà una questione di diritto (le conseguenze giuridiche della notificazione e l'applicabilità della sospensione prevista dal D.L. 119/2018) e quindi fosse irradiante rispetto all'oggetto ammissibile della revocazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 1.600,00 per compensi più forfettario 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge).

Norme richiamate

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 192

    La disposizione sulla definizione agevolata si applica solo alle controversie che, alla data della domanda, risultano ancora impugnabili con i mezzi ordinari; non comprende le controversie il cui unico rimedio residuo è la revocazione.

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 190 e comma 197

    Riferimenti alla disciplina della sospensione del giudizio in relazione alla domanda di definizione agevolata; la Corte ha escluso l'accoglimento della sospensione quando il solo rimedio residuo è la revocazione.

  • D.L. 119/2018, art. 6, comma 11

    Norma che prevedeva una sospensione straordinaria dei termini processuali in una specifica finestra temporale; la sua efficacia è stata centrale nel confronto tra le parti sul punto di decorrenza del termine di impugnazione (deposito vs notifica).

  • D.L. 18/2020, art. 83 (conv. L. 27/2020) e D.L. 23/2020, art. 36 (conv. L. 40/2020)

    Ulteriori sospensioni dei termini processuali per effetto dell'emergenza pandemica che sono state valutate nel calcolo complessivo dei termini di impugnazione.

  • Codice di procedura civile: art. 325 comma 2 e art. 326

    Prevedono il termine breve di impugnazione (60 giorni) per le sentenze notificate; la questione era se tale termine fosse rilevante rispetto alle sospensioni straordinarie.

  • Codice di procedura civile: art. 327 comma 1

    Prevede il termine semestrale di impugnazione per le sentenze depositate; usato nella valutazione temporale dalla Corte per determinare la scadenza ordinaria del termine.

  • Codice di procedura civile: art. 155 comma 4

    Regola la proroga quando il termine ricade in giorno festivo; applicata nel calcolo dei termini.

  • Codice di procedura civile: artt. 391-bis e 395 comma 1 n. 4

    Norme che disciplinano la revocazione per errore di fatto e i limiti della stessa; la Corte ha ritenuto che il rimedio di revocazione non possa essere usato per discutere questioni di diritto che costituiscono la ratio decidendi.

  • Codice di procedura civile: art. 112 e art. 132 comma 1 n. 4

    Articoli invocati dall'Agenzia in motivi di nullità e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la valutazione di tali censure non è stata svolta per inammissibilità procedurale del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 comma 1

    Norma processuale tributaria richiamata nella censura dell'Agenzia relativa all'inammissibilità dell'appello; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità della revocazione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite (condono/definizione) è applicabile solo se la controversia è ancora impugnabile con i mezzi ordinari; se l'unico rimedio residuo è la revocazione la domanda di sospensione per definizione agevolata va disattesa.
  • In caso di contestazione sulla decorrenza del termine di impugnazione, è essenziale documentare chiaramente sia il deposito sia la notifica della sentenza: la differenza deposito vs notifica può influire sul termine (semestre vs 60 giorni) e sull'applicabilità di sospensioni straordinarie.
  • La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c. e art. 395) ha un ambito limitato: non è il canale per rimettere in discussione, in questa sede, questioni di diritto o per riesaminare la corretta applicazione di norme che costituiscono la ratio decidendi.
  • Se si intende avvalersi di sospensioni legislative (es. D.L. 119/2018 o misure emergenziali), bisogna valutare con attenzione il periodo temporale di riferimento previsto dalla norma e provare concretamente la ricaduta sul termine di impugnazione.
  • Per la strategia processuale: conservare e depositare tempestiva documentazione di notifica/deposito, sollevare eccezioni di inammissibilità di controparte con argomentazioni chiare (deposito vs notificazione) e considerare che la disputa su effetti giuridici di fatti processuali difficilmente è sanabile mediante revocazione.

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