Cassazione Penale, Sentenza n. 20743/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento di esecuzione penale relativo a un abuso edilizio. Con sentenza di condanna del 4 febbraio 2005 era stato impartito un ordine di demolizione nei confronti della persona poi deceduta, i cui eredi avevano chiesto la revoca dell'ordine dopo il rilascio, da parte del Comune, di un permesso di costruire in sanatoria n. 34/2025. Il giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza e revocato l'ordine di demolizione n. 4 del 21 gennaio 2025. Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 7 l. n. 47/1985, sostenendo che il precedente ordine di demolizione n. 33/2003 era stato regolarmente notificato alla destinataria, nonostante la relata fosse smarrita, e che quindi, decorso il termine di 90 giorni senza ottemperanza, l'immobile era già stato acquisito ipso iure al patrimonio comunale; di conseguenza, gli eredi non avrebbero più avuto alcun potere dispositivo sul bene e il permesso in sanatoria sarebbe stato illegittimo. Il ricorso chiedeva quindi di riformare la decisione del giudice dell'esecuzione e rigettare l'istanza di revoca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il giudizio del tribunale dell'esecuzione secondo cui non era provata l'avvenuta notifica dell'ordine di demolizione n. 33/2003 alla destinataria, poiché la relata di notifica era smarrita e non poteva essere sostituita da atti equipollenti, quali la denuncia di smarrimento e le annotazioni del registro notifiche. Ha inoltre valorizzato il successivo rilascio del permesso di costruire in sanatoria, rispetto al quale il ricorrente non aveva dedotto specifiche ragioni di illegittimità. Conseguentemente, la revoca dell'ordine di demolizione disposta dal giudice dell'esecuzione è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione entro novanta giorni dalla notifica determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, con effetto ipso iure e natura dichiarativa dell'atto di acquisizione.
art. 7 l. n. 47/1985
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sull'acquisizione del bene e sulla conseguente perdita del potere dispositivo del privato, senza che la Corte sviluppi una diversa interpretazione autonoma della disposizione.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato solo per la memoria difensiva depositata nelle more dell'udienza cartolare.
Massime di principio
- La prova della notificazione dell'ordine di demolizione, quando sia decisiva per far decorrere gli effetti acquisitivi del bene al patrimonio comunale, deve risultare dalla relata di notifica, che costituisce atto pubblico fidefacente e non è sostituibile da elementi equipollenti o da successive dichiarazioni del notificatore.
- Le annotazioni nel registro delle notifiche hanno funzione meramente ricognitiva e non possono, da sole, supplire alla mancanza della relata di notifica smarrita.
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 si produce automaticamente decorso il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'ordine di demolizione rimasto ineseguito, con effetto ipso iure e natura dichiarativa dell'atto successivo di accertamento.
- In sede di esecuzione, la revoca di un ordine di demolizione può essere legittimamente disposta se sopravviene un permesso di costruire in sanatoria e non risulta dimostrata, in modo rigoroso, la precedente acquisizione del bene al patrimonio comunale.
- Il ricorso che non si confronti in modo specifico con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, o che non evidenzi l'illegittimità del titolo edilizio sopravvenuto, è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
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