Sentenza del 22/03/2023 n. 12084 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Sequestro preventivo - Reato ex articoli 5 e 11 del DL n. 74/2000 - Omessa dichiarazione dei redditi - Esterovestizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta e mantenimento di sequestro preventivo diretto e per equivalente per reati tributari (art. 5 e art. 11 D.Lgs. 74/2000) con riferimento a beni trasferiti in trust e a un immobile; contestata la determinazione del "profitto" confiscabile sulla base del valore dei beni sottratti alla garanzia dell'erario e il mantenimento del sequestro nonostante l'integrale pagamento del debito tributario; contestata inoltre la validità e la motivazione dell'accertamento induttivo ex art. 39 D.P.R. 600/1973 adottato dalla Guardia di Finanza in relazione al capo A (omessa dichiarazione/esterovestizione).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi: ha annullato senza rinvio i provvedimenti di sequestro riferiti ai capi comma 2) e 3) (beni nel trust e immobile) perché, essendo intervenuto l'integrale pagamento del debito tributario, viene meno la necessità strumentale del sequestro ex art. 12-bis D.Lgs. 74/2000; ha annullato con rinvio il sequestro relativo al capo A) (omessa dichiarazione/esterovestizione) disponendo che il Tribunale di Brescia riesamini la questione perché l'ordinanza impugnata non ha motivato adeguatamente la legittimità e i presupposti dell'accertamento induttivo e non ha risposto alle specifiche doglianze difensive.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Riguarda l'omessa dichiarazione di redditi; la Corte ha rilevato che, in relazione a tale capo, l'accertamento induttivo utilizzato in sede penale richiede valutazione motivata dei presupposti e delle censure difensive
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11
Regola la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la determinazione del profitto può essere riferita al valore dei beni sottratti alla garanzia dell'erario, ma il mantenimento del sequestro dipende dall'esistenza del rapporto strumentale con la procedura di riscossione
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
La norma esclude la confisca del profitto, in tutto o in parte, per la parte del debito che il contribuente adempie; la Corte ha ritenuto applicabile anche al reato di sottrazione fraudolenta e capace di impedire il mantenimento del sequestro una volta estinto il debito
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
L'accertamento induttivo svolto dalla Guardia di Finanza può avere rilevanza anche in sede penale, ma la sua utilizzazione impone che siano verificati e motivati i presupposti legittimanti l'accertamento stesso e siano esaminate le censure difensive
Massime di principio
- Il pagamento integrale del debito tributario interrompe la strumentalità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: se il debito è estinto, il sequestro dei beni a garanzia dell'erario non può essere mantenuto ai sensi dell'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000
- La determinazione del "profitto" confiscabile per il reato di sottrazione fraudolenta può essere parametrata al valore dei beni sottratti alla garanzia, ma questa valutazione non può elidere l'effetto estintivo del debito; la proporzionalità tra somma dovuta e misura reale deve essere considerata
- L'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/1973 è utilizzabile in sede penale solo se il giudice motivi adeguatamente sia sui presupposti che autorizzano tale accertamento sia sulle deduzioni difensive; omissioni motivazionali possono comportare l'annullamento con rinvio
- In procedimenti cautelari reali è necessario dare priorità alla verifica dell'attualità delle condizioni che giustificano la cautela: eventi sopravvenuti (es. pagamento totale del debito, annullamento della pretesa tributaria) devono determinare la revoca o la restituzione dei beni sequestrati
- Se vi è controversia sulla corretta quantificazione dell'imposta o sull'operatività dell'accertamento presuntivo, il giudice cautelare deve confrontare i rilievi difensivi anche nei limiti della fase cautelare, non limitandosi ad enunciare principi di diritto generali
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