Cassazione Penale, Ordinanza n. 34241/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per reingresso nel territorio dello Stato in violazione di un precedente provvedimento di espulsione. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo di avere mal compreso il divieto di reingresso e che, in ogni caso, la sua condotta sarebbe stata finalizzata al ricongiungimento familiare con la donna poi divenuta sua moglie. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della messa alla prova, lamentando un errato giudizio prognostico negativo, nonostante la proposta difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, richiamando il principio secondo cui il reingresso non autorizzato dello straniero già espulso non è scriminato dal matrimonio con una cittadina comunitaria residente in Italia, poiché per legittimare il ricongiungimento è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione alle autorità italiane. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo логicamente coerente il giudizio negativo sulla prognosi di non reiterazione, valorizzando una precedente condanna in materia di stupefacenti e la condotta trasgressiva tenuta rispetto agli obblighi connessi all'espulsione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998
Il reingresso non autorizzato dello straniero già espulso integra la violazione sanzionata dalla norma e non è escluso, di per sé, dal successivo matrimonio con cittadina comunitaria residente in Italia; l'interessato deve chiedere preventivamente l'autorizzazione alle autorità italiane per poter legittimamente attuare il ricongiungimento familiare.
art. 133 cod. pen.
I giudizi sull'idoneità del programma e sulla prognosi favorevole circa l'astensione da ulteriori reati sono rimessi alla discrezionalità del giudice e devono essere compiuti secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso dovuta a colpa nella proposizione dell'impugnazione.
art. 3?
null
Massime di principio
- Il reingresso dello straniero destinatario di un precedente provvedimento di espulsione non può essere giustificato dal solo interesse al ricongiungimento con il coniuge, anche se cittadino dell'Unione o italiano, quando manchi una preventiva autorizzazione delle autorità competenti.
- Ai fini dell'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice deve formulare una prognosi favorevole sia sull'idoneità del programma di trattamento sia sulla capacità dell'imputato di astenersi dal commettere ulteriori reati; il diniego può essere motivato anche solo sull'insussistenza di una prognosi positiva.
- Se il giudice di merito spiega in modo logico e coerente perché ritiene negativa la prognosi sulla capacità a delinquere, non è necessario che proceda ulteriormente alla valutazione del programma di trattamento ai fini della messa alla prova.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella riproposizione di censure manifestamente infondate e prive di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, esso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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