Cassazione Penale, Ordinanza n. 14759/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta da una persona condannata, respinta dal tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza del 4 novembre 2025. Il giudice di merito ha escluso, allo stato, una prognosi favorevole di non recidivanza e di affidabilità esterna, valorizzando la gravità del reato commesso, indicativo di pregressi collegamenti con contesti di criminalità internazionale, e il solo iniziale percorso di revisione critica emerso. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte osserva che tali censure, in realtà, miravano a ottenere una diversa valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del tribunale di sorveglianza fosse adeguata e non manifestamente illogica, e che il ricorso si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 ord. pen.
norma implicata dalla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla detenzione, la cui concessione presuppone una prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza deve formulare una prognosi concreta e attuale di non recidivanza e di affidabilità esterna del condannato; la gravità del reato e gli elementi sintomatici di collegamenti con contesti criminali possono legittimare il diniego della misura.
- Il controllo di legittimità sulla decisione del tribunale di sorveglianza non consente una rivalutazione del merito, ma soltanto la verifica della tenuta giuridica e logica della motivazione.
- Quando la motivazione del giudice di merito è adeguata e non manifestamente illogica, la censura che mira a ottenere una diversa lettura degli elementi fattuali è inammissibile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause esimenti della colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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