Cassazione Civile, Ordinanza n. 02820/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio contestava alla società maggior reddito imponibile ai fini IVA, IRES e IRAP. La contribuente impugnò l'atto; in primo grado la causa fu dichiarata cessata la materia del contendere e le spese furono compensate. In appello la decisione fu riformata limitatamente alle spese, che vennero poste a carico dell'Amministrazione finanziaria secondo la soccombenza virtuale. La società ricorrente in Cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c., lamentando che la CTR avesse liquidato le spese in misura irrisoria e inferiore ai parametri, senza motivare lo scostamento, e avesse omesso di liquidare le spese vive; con il secondo motivo ha denunciato anche la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o incomprensibile. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 per mancata esplicitazione delle ragioni della condanna alle spese e contestando il richiamo all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto il ricorso principale della società. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia limitatamente alla regolazione e liquidazione delle spese di lite, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il rilievo della contribuente perché la CTR, pur avendo applicato il criterio della soccombenza virtuale, non aveva indicato gli scaglioni adottati, il valore della causa, le eventuali diminuzioni e le ragioni della quantificazione concretamente effettuata, limitandosi a un richiamo generico all'annullamento in autotutela. È stato altresì escluso l'obbligo del contributo unificato aggravato per l'Agenzia, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro di censura per la violazione/falsa applicazione di norme sulla liquidazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato utilizzato per dedurre nullità/motivazione apparente della sentenza
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
la decisione tributaria deve essere sufficientemente motivata; il semplice richiamo generico non basta se non consente di comprendere il criterio seguito per la liquidazione delle spese
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
in tema di spese nel processo tributario, la compensazione è possibile solo nei casi e nei limiti previsti, mentre la soccombenza virtuale consente la condanna alle spese anche quando il giudizio sia cessato
art. 92 c.p.c.
richiamato quale norma sulla compensazione delle spese, non applicata come ragione sufficiente nel caso concreto
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
i parametri forensi sono la base della liquidazione; lo scostamento richiede motivazione controllabile
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione intelligibile e non apparente
art. 380-bis c.p.c.
indicato come base procedurale della trattazione camerale
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
in caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale
art. 2233, comma 2, c.c.
la liquidazione dei compensi non può scendere a importi simbolici o irrisori, incompatibili con il decoro professionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la causa si estingue per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando il fondamento della domanda e l'esito che il giudizio avrebbe verosimilmente avuto.
- La compensazione delle spese richiede una specifica motivazione; invece, la mera applicazione della regola della soccombenza non necessita di un autonomo apparato argomentativo.
- Nella liquidazione degli onorari e diritti professionali, il giudice può collocarsi tra minimo e massimo dei parametri, ma se opera ulteriori riduzioni o aumenti deve indicare gli scaglioni applicati, il valore della controversia e le ragioni dello scostamento.
- Una liquidazione delle spese in misura sostanzialmente simbolica o non intellegibile, priva di indicazione del percorso logico seguito, è censurabile per violazione del dovere di motivazione.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, se determina cessazione della materia del contendere, non esonera il giudice dal regolare le spese secondo i criteri di soccombenza virtuale e dall'esplicitare il criterio di quantificazione adottato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02783/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02784/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02786/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02787/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02788/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02789/2023 del 31/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →