Cassazione Civile, Ordinanza n. 15051/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntisti)
La controversia
Gli attori, quali ex soci di una società estinta, avevano chiesto la condanna della banca alla restituzione di somme che assumevano indebitamente addebitate su conti correnti intestati alla società, per capitalizzazione trimestrale, interessi superiori al dovuto, commissione di massimo scoperto e altre spese. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del pagamento dell'indebito; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità e, comunque, aveva condiviso il merito della decisione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse specifico e avesse confutato la ratio decidendi sulla mancata prova del pagamento; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso che la prova del pagamento potesse desumersi dall'estratto conto di chiusura; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTU di primo grado avrebbe mostrato che, a fronte di un indebito accertato, erano già stati versati importi quasi equivalenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'atto di appello fosse idoneo a contrastare la motivazione del Tribunale sulla mancanza di prova del pagamento, e quindi che non sussistesse l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la Corte d'appello aveva già deciso in rito e le argomentazioni di merito erano state svolte ad abundantiam. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Nel testo anteriore alla riforma del 2012, richiede che ai passaggi della sentenza impugnata si contrappongano argomentazioni dell'appellante volte a incrinarne il fondamento logico-giuridico; non occorre una formula sacramentale, ma una critica che investa la ratio decidendi.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale evocato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale.
art. 2967 c.c.
Nel ricorso è richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte non esamina il merito del relativo motivo perché lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È invocato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è però assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 342 c.p.c.
testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012
La Corte precisa l'ambito temporale della disciplina applicabile alla specificità dei motivi d'appello.
art. 2697 c.c.
La sentenza lo richiama nella formulazione corretta del principio sull'onere della prova, in relazione alla dedotta prova del pagamento dell'indebito.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello, ai fini del requisito di specificità dei motivi, è sufficiente che l'appellante contesti in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza di primo grado, contrapponendo argomenti idonei a incrinarne il fondamento logico-giuridico.
- L'estratto conto finale, da solo, non prova necessariamente il pagamento delle somme asseritamente indebite, se non consente di individuare con precisione quando e con quali modalità il pagamento sia avvenuto; tuttavia la sufficienza o insufficienza della prova va valutata considerando l'intero compendio documentale prodotto.
- Quando la decisione di secondo grado dichiara l'impugnazione inammissibile e aggiunge valutazioni di merito solo ad abundantiam, il soccombente non ha interesse a censurare tali valutazioni di merito, potendo limitarsi a impugnare la statuizione pregiudiziale.
- Se un motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento di un motivo pregiudiziale, la Corte non entra nel suo esame nel merito.
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