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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01835/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da una complessa operazione finanziaria di trading valutario resa possibile dall'apertura di un conto corrente vincolato, funzionale esclusivamente a regolare i flussi di denaro tra la cliente e l'intermediario valutario. La banca ricorrente aveva eseguito alcune disposizioni di bonifico richieste nell'ambito dell'operazione, ma i giudici di merito avevano ritenuto che tali esecuzioni fossero avvenute in violazione degli obblighi contrattuali assunti, perché erano state consentite movimentazioni non compatibili con la previsione contrattuale secondo cui i bonifici verso l'intermediario potevano avvenire solo per operazioni chiuse e nei limiti delle finalità del rapporto. La banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su una diversa valutazione degli accertamenti di fatto; 2) violazione degli artt. 1375, 1711 e 1712 c.c., sostenendo di essere tenuta solo a una verifica formale delle richieste di bonifico e non anche dell'effettivo utilizzo delle somme, oltre a dedurre la mancata contestazione degli estratti conto; 3) violazione degli artt. 1321, 1322 e 1325 c.c., contestando l'esistenza di un collegamento negoziale tra conto corrente e contratto di intermediazione finanziaria; 4) violazione dell'art. 106 TUB, affermando di essere mera depositaria delle somme e che l'operatività contestata rientrasse nel trading valutario consentito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, rilevando che i motivi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e che, nel merito, i giudici di appello avevano correttamente accertato la partecipazione della banca all'operazione complessiva e la violazione degli obblighi contrattuali connessi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato, sulla base di un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, la violazione da parte della banca degli obblighi derivanti dal rapporto complessivo e dal vincolo del conto corrente. In particolare, è stata ritenuta corretta la qualificazione dei comportamenti della banca come inadempimento della regola di correttezza ex art. 1375 c.c., poiché essa aveva consentito movimentazioni non consentite dal contratto e incoerenti con la logica dell'operazione, permettendo alla intermediaria valutaria di disporre di somme della cliente in contrasto con il vincolo pattizio. La Corte ha inoltre ribadito che l'approvazione, anche tacita, degli estratti conto non preclude contestazioni sostanziali sulla legittimità degli addebiti e degli accrediti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge non può essere veicolata attraverso una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie o dei fatti accertati dal giudice di merito

  • art. 1375 c.c.

    la banca, nell'esecuzione del rapporto e nella partecipazione all'operazione complessiva, è tenuta alla correttezza e non può consentire operazioni contrarie al vincolo contrattuale

  • art. 1711 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere i limiti dei propri obblighi di verifica; la censura è stata respinta perché l'accertamento di merito evidenziava un inadempimento più ampio

  • art. 1712 c.c.

    la dedotta tempestiva informazione sugli ordini eseguiti non esclude la contestazione sostanziale degli addebiti quando essi siano illegittimi nel rapporto di base

  • art. 1832, comma 1, c.c.

    l'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto non impedisce contestazioni sostanziali sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti

  • art. 1321 c.c.

    richiamato nel motivo sul collegamento negoziale; la Corte ha ritenuto che la finalità pratica unitaria dell'operazione fosse accertata in fatto

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per contestare il collegamento negoziale; la Corte ha confermato che i contratti erano coordinati per un fine economico unitario

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla struttura del collegamento negoziale; la Corte ha reputato infondata la censura

  • art. 106 TUB

    la Corte ha osservato che la decisione impugnata non era fondata su tale disposizione e che la censura era non pertinente rispetto alla ratio decidendi

  • art. 18 TUF

    la negoziazione di valute a termine è riservata agli intermediari finanziari autorizzati; ciò escludeva la tesi che l'operatività contestata fosse pienamente consentita alla mera intermediaria valutaria

  • art. 1, comma 2, lett. h, TUF

    i contratti a termine collegati a valute sono ricondotti agli strumenti finanziari, con conseguente irrilevanza della tesi difensiva della ricorrente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228

    norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • Quando più contratti sono funzionalmente e teleologicamente collegati per realizzare un'unica operazione economica, il loro coordinamento può essere accertato in fatto dal giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • L'intermediario che partecipi a un'operazione complessiva non può limitarsi a una verifica meramente formale se il contratto gli impone di rispettare specifici vincoli sull'uso delle somme e sulla chiusura delle operazioni precedenti.
  • La regola della correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. può fondare la responsabilità della banca quando essa consenta movimentazioni incompatibili con il vincolo negoziale e con la funzione economica dell'operazione.
  • L'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto non preclude contestazioni sostanziali sulla legittimità degli addebiti e degli accrediti, quando la contestazione investa il rapporto obbligatorio sottostante.
  • La qualificazione di un'operazione come trading valutario o strumento finanziario non può essere desunta solo dalla veste formale dei rapporti, ma va misurata sulla disciplina sostanziale applicabile e sulla legittimazione soggettiva degli intermediari coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniObblighi di correttezza
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della prova

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