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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09698/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi, poiché proposti fuori dai casi tassativamente consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento e, comunque, corredati da doglianze generiche. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Padova il 12 maggio 2025, relativa a un episodio di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso ad Albignasego il 30 gennaio 2025. Un ricorso deduceva il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; l'altro contestava l'entità della pena. La Corte rileva che tali doglianze non rientrano nei ristretti casi di impugnabilità della sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e osserva inoltre che i motivi erano comunque generici.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    Indica il reato oggetto del patteggiamento, in materia di stupefacenti.

  • art. 129 c.p.p.

    La richiesta di proscioglimento immediato è richiamata come motivo non proponibile nel caso esaminato perché non rientrante nei limiti dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Costituisce il fondamento della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione soltanto per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza eccedente tali limiti è inammissibile.
  • Non è consentito, contro il patteggiamento, dedurre il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la censura non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla norma speciale sull'impugnazione.
  • La contestazione dell'entità della pena è deducibile solo quando si traduca in illegalità della pena o della misura di sicurezza; se mira a una mera rivalutazione del trattamento sanzionatorio concordato, il ricorso è inammissibile.
  • La genericità dei motivi rafforza, ma non sostituisce, la ragione di inammissibilità derivante dal superamento dei limiti legali dell'impugnazione del patteggiamento.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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