Sentenza n. 937/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento a) della disposizione dirigenziale del Comune di Frattamaggiore prot. n. 24005 del 19 settembre 2024, recante la sospensione temporanea dell’attività di filiale per svolgere l’attività funebre e la sala di commiato esercitata dalla società ricorrente nei locali siti alla via XXXI Maggio n. 94/96; b) della comunicazione di avvio del procedimento di mancato accoglimento della domanda di rinnovo del titolo abilitativo, resa con nota dirigenziale del Comune di Frattamaggiore prot. n. 23998 del 19 settembre 2024; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disposizione dirigenziale di sospensione temporanea, per un mese, dell'attività di filiale per l'esercizio dell'attività funebre e della sala di commiato, nonché comunicazione di avvio del procedimento di mancato accoglimento della domanda di rinnovo del titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la disposizione dirigenziale comunale del 19 settembre 2024, con cui era stata sospesa per un mese l'attività funeraria e della sala di commiato esercitata nei locali indicati, nonché la comunicazione di avvio del procedimento volto al mancato accoglimento della domanda di rinnovo del titolo abilitativo e gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio, la società ha chiesto la cessazione della materia del contendere, sostenendo che il Comune, dopo l'instaurazione del processo, le aveva rilasciato nuovi titoli abilitativi per l'esercizio della filiale e della sala di commiato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente improcedibile e lo ha definito con sentenza semplificata ex art. 74 c.p.a. La documentazione prodotta ha confermato il rilascio di nuovi titoli abilitativi, ma non ha dimostrato che il provvedimento di sospensione impugnato fosse stato annullato o riformato dall'amministrazione in modo da soddisfare integralmente le pretese della ricorrente. Pertanto non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, che presuppone la piena soddisfazione della parte ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Dall'istanza della società il giudice ha tuttavia desunto la volontà implicita di non proseguire il giudizio e la sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per la particolare evoluzione della vicenda; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione con sentenza semplificata delle controversie manifestamente improcedibili.
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere richiede che l'amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa della parte mediante un provvedimento conforme alle sue richieste; il solo rilascio di nuovi titoli abilitativi non è sufficiente se non risulta l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede la piena e concreta soddisfazione della pretesa azionata; non è sufficiente la sopravvenienza di un nuovo provvedimento favorevole se non risulta che l'atto impugnato sia stato annullato o riformato in conformità alle richieste della parte.
- Quando la parte ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere ma non dimostra la piena soddisfazione della propria pretesa, tale istanza può essere interpretata come manifestazione implicita della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso anche quando non sia possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere per mancanza di piena satisfattività dell'attività amministrativa sopravvenuta.
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