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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47272/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di consegna ai sensi del mandato di arresto europeo, deducendo: (1) violazione dell'art. 18-bis lett. a) e b) L. n. 69/2005 perché, secondo la difesa, i fatti contestati nel mandato di arresto europeo risultano in parte sovrapponibili a un procedimento pendente in Italia (proc. n.11220/2022 presso la Procura di Verona) e pertanto esisterebbe un impedimento/riserva di consegna; (2) violazione degli artt. 2 L. n. 69/2005 e 3 CEDU per insufficienti e generiche informazioni sulle condizioni detentive in Romania (presunto rischio di trattamenti inumani o degradanti a causa di sovraffollamento, documentato dalla difesa con sentenze CEDU), nonché per l'origine delle informazioni (provenienza dall'amministrazione penitenziaria rumena e non da soggetto "designato").

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha richiamato i limiti del suo sindacato dopo le modifiche normative (d.lgs. n.10/2021): non è più giudice del merito in materia di M.A.E. e può sindacare solo i vizi indicati dall'art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: il procedimento italiano non riguardava gli stessi fatti specifici oggetto del mandato rumeno (quest'ultimo includeva, oltre all'associazione di datazione 2023, tre episodi specifici per i quali non procede l'autorità italiana) e la Procura di Verona aveva richiesto l'archiviazione, sicché non risultava un esercizio effettivo della giurisdizione nazionale che ostasse alla consegna. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che la Corte territoriale aveva acquisito informazioni "individualizzate" dallo Stato emittente (destinazione probabile al carcere di Constanta - Porta Alba, spazio cella, fattori compensativi) e ha motivatamente escluso il rischio di trattamenti inumani o degradanti; l'origine delle informazioni dall'amministrazione penitenziaria passata mediante l'autorità giudiziaria rumena è stata ritenuta accettabile. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato alle spese e la Cancelleria incaricata degli adempimenti di cui all'art.22, comma 5, L. n.69/2005.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis

    Prevede motivi facoltativi di rifiuto della consegna per pendenza o esercizio della giurisdizione nazionale; la Corte ha interpretato che la pendenza in Italia o la sovrapposizione ostano solo se vi è un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sullo stesso fatto.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22

    Regola le comunicazioni e gli adempimenti connessi al mandato di arresto europeo; modifiche normative (d.lgs. n.10/2021) hanno limitato la rimessione al sindacato di merito da parte della Cassazione.

  • D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, art. 18

    Ha modificato l'art.22 della L.69/2005 restringendo la possibilità di impugnazione in Cassazione contro provvedimenti di consegna, eliminando la proponibilità 'anche nel merito' del ricorso e confinando il sindacato ai soli motivi di cui all'art.606 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. a), b) e c)

    Definisce i motivi di cassazione rimasti sindacabili: vizi di diritto, violazioni di legge e vizi del processo; la Corte ha ricordato che solo questi limiti permangono nel controllo sulla decisione di consegna.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente quando il ricorso è rigettato; applicata dalla Corte alla condanna di Sepe al pagamento delle spese processuali.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 3

    Proibisce trattamenti inumani o degradanti; la Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato il rischio in concreto, esigendo informazioni individualizzate dallo Stato emittente per escludere una violazione dell'art.3.

  • Decisione quadro 2002/584 (mandato di arresto europeo)

    Stabilisce le modalità di cooperazione giudiziaria in materia di mandato di arresto europeo e le autorità competenti; la Corte ha rilevato che le informazioni penitenziarie possono transitare tramite l'autorità giudiziaria dello Stato emittente.

  • Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (modifiche art. 18-bis L.69/2005)

    Ha chiarito e ristretto l'ambito applicativo del motivo facoltativo di rifiuto della consegna quando i fatti sono commessi in parte in Italia: il rifiuto opera solo se risulta pendente un procedimento per lo stesso fatto.

Massime di principio

  • La Cassazione in materia di mandato di arresto europeo ha un sindacato limitato: può esaminare solo i motivi di legittimità penalmente rilevanti (art.606 lett. a,b,c c.p.p.), non può riesaminare il merito dei fatti o rimettere in discussione la valutazione probatoria della Corte territoriale.
  • La pendenza di un procedimento italiano non impedisce automaticamente la consegna: occorre che risulti un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo fatto; una richiesta di archiviazione o l'assenza di contestazioni identiche in Italia tende a escludere l'ostativo.
  • In caso di contestazioni relative alle condizioni detentive (art.3 CEDU), il giudice nazionale deve acquisire informazioni "individualizzate" dallo Stato emittente riguardo al trattamento che il consegnando subirà (luogo previsto di detenzione, spazio cella, fattori compensativi); non è sufficiente evocare un rischio astratto basato su report generali o solo su sentenze CEDU generiche.
  • Le informazioni provenienti dall'amministrazione penitenziaria dello Stato emittente, se veicolate tramite l'autorità giudiziaria competente, possono essere ritenute idonee per la valutazione del rischio di trattamenti inumani; la prova dell'insussistenza del rischio grava su chi invoca la violazione.
  • Quando lo Stato emittente dimostra, con informazioni concrete e specifiche, che il consegnando non sarà sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, la consegna può essere disposta anche se il Paese di destinazione presenta problemi generali di sovraffollamento.

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