Cassazione Civile, Ordinanza n. 25847/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiati)
La controversia
La Corte d'appello di Genova aveva confermato la decisione di primo grado che aveva condannato il ricorrente al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni in favore dei controricorrenti. Avverso la sentenza d'appello il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma dal testo dell'ordinanza non emerge il contenuto sostanziale di tale censura. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato preliminarmente che il ricorso era privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché non conteneva un resoconto sintetico ma completo del fatto sostanziale e processuale necessario alla comprensione della controversia. La Corte ha sottolineato che tale esposizione deve consentire l'acquisizione immediata della vicenda senza ricorrere ad altre fonti, inclusa la sentenza impugnata, e deve dare conto delle pretese, difese, eccezioni, svolgimento del giudizio e tenore delle decisioni di merito. Poiché nel ricorso mancavano totalmente tali elementi, compresa l'idonea esposizione dell'unico motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto del requisito di contenuto-forma dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 5.000,00 oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è un requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione e richiede un sintetico resoconto idoneo a consentire alla Corte la piena comprensione del fatto sostanziale e processuale senza consultare altre fonti.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato come base della proposta di definizione del relatore in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006
È citata per affermare che l'esposizione sommaria dei fatti deve rendere possibile una chiara e completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.
Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018
È citata per ribadire che la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti comporta inammissibilità anche quando si consideri l'eventuale motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti costituisce un requisito essenziale di contenuto-forma: deve offrire alla Corte, in modo sintetico ma completo, il quadro della controversia sostanziale e processuale.
- La mancanza totale dell'esposizione dei fatti di causa determina l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte debba integrare il contenuto dell'atto ricorrendo alla sentenza impugnata o ad altri atti del fascicolo.
- Il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. impone almeno l'indicazione delle reciproche pretese, delle difese ed eccezioni, dello svolgimento del giudizio di merito e delle ragioni poste a base delle decisioni impugnate.
- Anche l'esposizione del motivo di ricorso non può supplire alla totale carenza del sommario fatto, se non rende comunque comprensibile la vicenda processuale e sostanziale dedotta.
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