Parere n. 743/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro l’Ispettorato Forestale di -OMISSIS-, la Regione Friuli Venezia Giulia e nei confronti del Comune di Paluzza e del Comune di -OMISSIS- di Sotto, per l’annullamento: a) del provvedimento della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Ispettorato Forestale di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-/P/GEN del 22 settembre 2025, avente a oggetto “Rideterminazione della spesa ammessa”, nella parte in cui dispone e applica le penalità del 4% e del 3% per la tardiva presentazione delle domande di proroga; b) del Decreto del Direttore dell’Ispettorato forestale di -OMISSIS- n. 1697/GRFVG del 17 gennaio 2023, avente a oggetto “Proroga termine esecuzione intervento finanziato e rendicontazione” nella parte in cui dispone una penalità pari al 3% dell’importo ammissibile a saldo; c) della “Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 – riduzione della spesa ammessa” della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Ispettorato Forestale di -OMISSIS-, prot. n. 0535373/P/GEN del 30 luglio 2025 nella parte in cui indica quali conseguenti al ritardo nella presentazione delle due domande di proroga le penalità rispettivamente del 4% e del 3%; d) del Decreto del Direttore dell’Ispettorato forestale di -OMISSIS- n. 4150/AGFOR del 10 giugno 2022, avente a oggetto “Proroga termine esecuzione intervento finanziato”, nella parte in cui dispone una penalità pari al 4% dell’importo ammissibile a saldo; e) della “Rideterminazione della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 di riduzione della spesa ammessa” della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Ispettorato Forestale di -OMISSIS-, Prot. n. 0585614/P/GEN del 28 agosto 2025, nella parte in cui ha disposto la penalità del 4% con riferimento al ritardo nella presentazione della domanda della prima proroga, con conseguente riduzione dell’importo ammissibile a saldo di Euro 37.492,08 e la penalità del 3% con riferimento al ritardo nella presentazione della domanda della seconda proroga, con conseguente riduzione dell’importo ammissibile a saldo di Euro 28.119,06 per un importo liquidabile di Euro 871.690,97.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle penalità del 4% e del 3% applicate per la tardiva presentazione di domande di proroga relative a un intervento forestale finanziato dalla Regione
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato diversi provvedimenti regionali e comunicazioni procedimentali concernenti la rideterminazione della spesa ammessa e l’applicazione di penalità, rispettivamente del 4% e del 3%, per il ritardo nella presentazione di due domande di proroga del termine di esecuzione e rendicontazione di lavori di realizzazione di una strada forestale finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il ricorso è stato notificato e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato. Nelle more, la Regione ha notificato opposizione ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse decisa in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione ha riguardato, quindi, gli effetti dell’opposizione sulla procedibilità del ricorso straordinario.
Il parere
La Sezione ha ritenuto provata la notifica dell’atto di opposizione da parte della Regione, nonostante non fosse ancora pervenuta la relazione istruttoria dell’amministrazione competente. L’opposizione è stata considerata rituale e tempestiva. In applicazione del meccanismo di trasposizione previsto dall’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario non può proseguire e deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi relativi alla legittimità delle penalità applicate.
Osservazioni
Opposizione regionale e trasposizione
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha notificato tempestivamente e ritualmente l’opposizione prevista dall’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971. Tale opposizione determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971
eventuale opposizione ai sensi dell’art. 10, comma 1
La tempestiva e rituale opposizione dell’amministrazione resistente impedisce la definizione del ricorso in sede straordinaria e determina la trasposizione della controversia davanti al giudice competente.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata in relazione alle modalità di deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle parti.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- La rituale e tempestiva opposizione proposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
- L’improcedibilità per trasposizione può essere dichiarata anche prima dell’acquisizione della relazione istruttoria dell’amministrazione competente, quando la ritualità e la tempestività dell’opposizione risultino provate dagli atti.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione dell’amministrazione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica, nella qualità di RUP di un Comune, contro provvedimenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativi a un contributo per lavori di realizzazione di una strada forestale.
Oggetto della controversia
Il ricorrente aveva impugnato gli atti regionali con cui erano state applicate penalità del 4% e del 3% per la tardiva presentazione di due domande di proroga dei termini di esecuzione e rendicontazione dell’intervento finanziato. Gli atti impugnati comprendevano i decreti di proroga, le comunicazioni ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e i provvedimenti di rideterminazione della spesa ammessa e dell’importo liquidabile.
Svolgimento del procedimento
Il ricorso è stato notificato il 19 gennaio 2026 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il giorno successivo, ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971. La Regione Friuli Venezia Giulia ha successivamente comunicato di avere notificato, il 17 marzo 2026, opposizione ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che, pur non essendo ancora pervenuta la relazione istruttoria dell’amministrazione competente, risultava provata la notifica dell’atto di opposizione. L’opposizione è stata ritenuta rituale e tempestiva.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, l’opposizione determina la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale e impedisce la prosecuzione del procedimento relativo al ricorso straordinario. La Sezione non ha pertanto esaminato la legittimità delle penalità né gli ulteriori profili sostanziali dedotti dal ricorrente.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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