Sentenza n. 4460/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento del decreto in data 13 giugno 2023 del Ministro dell''ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell''agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” nonché dell''Allegato che ne costituisce parte integrale e sostanziale, pubblicato sulla GU n.152 del 1° luglio 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin da ora motivi aggiunti per quando saranno noti detti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto interministeriale del 13 giugno 2023 di adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, limitatamente ad alcune previsioni del Piano
Esito
Favorevole al ricorrente (associazioni ambientaliste)
Prevale il privato
La controversia
Le associazioni hanno impugnato alcune disposizioni del Piano straordinario adottato ai sensi dell'art. 19-ter della legge n. 157/1992. Le censure riguardavano: il ruolo subordinato o residuale attribuito ai metodi alternativi all'abbattimento; l'insufficiente tutela delle specie non target e il rispetto del principio di selettività; la dichiarata inapplicabilità, nelle attività di controllo, dei divieti previsti dall'art. 21 della legge n. 157/1992, dall'allegato F del d.P.R. n. 357/1997 e dall'allegato IV della direttiva Uccelli; la possibilità di commissariare gli enti gestori delle aree protette regionali; le modalità di cattura e abbattimento del cinghiale, inclusa la braccata, il recupero dei capi feriti e il riferimento agli incidenti stradali; le previsioni relative alla possibile rimozione del lupo. In rito, le amministrazioni hanno dedotto l'assenza di lesività immediata del Piano e la mancata notificazione del ricorso alle Regioni quali controinteressate. Nel merito, è stata prospettata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19-ter della legge n. 157/1992.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Il Piano, pur avente natura sostanzialmente regolamentare e carattere programmatico, è immediatamente impugnabile dalle associazioni esponenziali perché contiene prescrizioni immediatamente operative e incide sulle successive scelte regionali. Le Regioni non sono controinteressate, non avendo un interesse qualificato al mantenimento delle previsioni impugnate. Nel merito, il ricorso è stato accolto solo in parte. Sono state ritenute legittime le previsioni che non attribuiscono priorità assoluta ai metodi alternativi all'abbattimento, purché le attività di cattura e abbattimento rispettino il diritto dell'Unione e siano coordinate con le misure alternative; è stata invece annullata la previsione che escludeva i metodi alternativi per le specie parautoctone oggetto di controllo, poiché tali specie non sono equiparabili indiscriminatamente alle specie esotiche invasive e la loro eradicazione è ammessa solo ove produca risultati positivi per la conservazione della biodiversità originaria. Sono state respinte le censure sul principio di selettività, sugli strumenti per il contenimento del cinghiale e sulle previsioni relative al lupo, restando necessario il rispetto dei divieti nazionali ed europei e la valutazione concreta da parte dei piani regionali. È stata annullata la previsione che dichiarava indiscriminatamente inoperanti i divieti dell'art. 21 della legge n. 157/1992, dell'allegato F del d.P.R. n. 357/1997 e dell'allegato IV della direttiva Uccelli: tali divieti non riguardano esclusivamente la caccia e non possono essere derogati in via generale dal Piano. È stata inoltre annullata la previsione che consentiva il commissariamento dell'ente gestore del parco regionale in caso di mancato adeguamento al Piano regionale, perché il potere sostitutivo deve avere base legislativa e la previsione contrasta con l'autonomia dell'ente parco e con le competenze attribuitegli dalla legge n. 394/1991. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19-ter è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la disposizione deve essere interpretata nel rispetto dei principi e della disciplina dell'Unione europea a tutela della fauna e delle aree protette. Il decreto è stato annullato in parte qua e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 19-ter l. 157/1992
Attribuisce il potere di adottare il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica; il potere deve essere esercitato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e della normativa nazionale attuativa a tutela della fauna e delle aree protette.
art. 19, commi 1, 2 e 3, l. 157/1992
Disciplina ordinariamente il controllo della fauna selvatica mediante piani e consente il contenimento mediante abbattimento e cattura.
art. 21 l. 157/1992
Contiene divieti non limitati alla sola attività venatoria, comprese prescrizioni sull'uso e trasporto delle armi e sulla tutela della fauna; la loro indiscriminata disapplicazione non può essere stabilita dal Piano.
art. 11 l. 394/1991
Attribuisce all'ente gestore dell'area protetta il potere di disciplinare con regolamento le attività consentite nel parco, inclusi i prelievi e gli abbattimenti selettivi.
art. 22, comma 6, l. 394/1991
Conferisce all'ente gestore dell'area protetta regionale compiti di regolamentazione e attuazione degli interventi di prelievo e abbattimento selettivo; non legittima il commissariamento previsto dal Piano.
art. 10 d.P.R. 357/1997
Vieta i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare la scomparsa locale o la grave perturbazione della tranquillità delle specie.
allegato F d.P.R. 357/1997
Elenca metodi e mezzi di cattura e uccisione vietati in attuazione della direttiva Habitat; la sua applicazione non è limitata alla sola attività venatoria.
art. 8 direttiva 2009/147/CE
Vieta l'uso di mezzi di cattura o uccisione non selettivi in massa, anche al di fuori della sola attività venatoria.
art. 9 direttiva 2009/147/CE
Non consente deroghe generalizzate al divieto di impiego di mezzi non selettivi.
art. 16 direttiva 92/43/CEE
a condizione che non esista un'altra soluzione valida
Le deroghe al regime di protezione delle specie possono operare solo in presenza dei presupposti previsti dalla direttiva e, in particolare, quando non esista un'altra soluzione valida.
Regolamento (UE) n. 1143/2014
Prevede l'eradicazione delle specie esotiche invasive, giustificando l'esclusione dei metodi alternativi per tali specie.
d.lgs. 230/2017
Attua il Regolamento (UE) n. 1143/2014 in materia di specie esotiche invasive.
d.m. 19 gennaio 2015
Definisce le specie parautoctone e ammette la loro eradicazione solo ove ciò consenta risultati positivi per la conservazione della diversità biologica originaria.
d.P.R. 357/1997
Disciplina l'iter autorizzativo per eventuali rimozioni di individui di lupo, nel rispetto della direttiva Habitat.
Massime di principio
- Un atto di pianificazione avente natura sostanzialmente regolamentare è immediatamente impugnabile dagli enti esponenziali di tutela ambientale quando contenga prescrizioni operative o comunque idonee a incidere direttamente sulle successive scelte degli enti attuatori, senza necessità di attendere un ulteriore atto applicativo.
- Il piano nazionale di contenimento della fauna può prevedere l'impiego non prioritario dei metodi alternativi all'abbattimento, purché l'eventuale cattura o abbattimento sia attuata nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, della normativa nazionale e della valutazione concreta demandata ai piani regionali.
- Le specie parautoctone non possono essere equiparate indiscriminatamente alle specie esotiche invasive: l'esclusione generalizzata dei metodi alternativi per il loro controllo è illegittima, salvo che l'eradicazione risulti giustificata dal conseguimento di risultati positivi per la conservazione della diversità biologica originaria.
- Un piano amministrativo non può dichiarare in via generale l'inoperatività di divieti legislativi e delle prescrizioni derivanti dal diritto dell'Unione quando tali divieti non riguardino esclusivamente l'attività venatoria, ma tutelino anche la sicurezza pubblica, la fauna e la biodiversità.
- Il potere di commissariare un ente gestore di un'area protetta per sostituirlo nell'attuazione di interventi di contenimento della fauna deve trovare una specifica base legislativa e non può essere introdotto autonomamente da un atto di pianificazione, soprattutto quando incida sull'autonomia e sulle competenze regolamentari dell'ente.
- Le previsioni tecniche sul contenimento della fauna non sono illegittime per il solo fatto di essere contestate con valutazioni scientifiche alternative: il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecnico-discrezionali richiede la dimostrazione di illogicità, irrazionalità o manifesta erroneità, ferma la necessità di minimizzare il disturbo alle specie non target.
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