Cassazione Penale, Sentenza n. 15144/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tomaselli ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP del 21/07/2023 che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso il domicilio della nonna. La difesa aveva invocato giovane età, incensuratezza, la confessione, il tempo trascorso in custodia, la volontà di cambiamento, la sentenza di primo grado e la disponibilità di un domicilio idoneo; in cassazione il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione e una valutazione atomistica degli elementi da parte del Tribunale del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha richiamato i limiti del controllo di legittimità (che non consente la revisione di fatti e valutazioni di merito quali lo spessore degli indizi o le caratteristiche soggettive dell'indagato). Ha ritenuto non illogica la motivazione del Tribunale del riesame: non sono emersi elementi sopravvenuti significativi idonei ad affievolire le esigenze cautelari; la confessione non ha fornito apporto probatorio nuovo; non vi era documentazione su un concreto percorso rieducativo in carcere; rilevanza, infine, dell'entità della pena inflitta in primo grado quale parametro per valutare l'adeguatezza degli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
L'articolo viene richiamato per definire le esigenze di prevenzione che il giudice cautelare deve valutare: la Corte accetta che tali esigenze possano rendere inadeguati gli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, e che la valutazione è rimessa al giudice di merito.
art. 275 cod. proc. pen., comma 1-bis
La norma è interpretata nel senso che il giudice, nel riesaminare le esigenze cautelari, deve tener conto anche dell'esito del procedimento (ad es. della sentenza di condanna), che può influire sulla valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali e alla comminazione di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso infondato o colposo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria dopo la decisione; citata in chiusura del provvedimento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nel giudizio cautelare, ha poteri di controllo di legittimità limitati: non riconsidera gli elementi di fatto o la valutazione degli indizi fatta dal GIP o dal tribunale del riesame.
- Una richiesta di sostituzione della custodia cautelare con arresti domiciliari richiede elementi sopravvenuti significativi che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari; il semplice decorso del tempo non è di per sé sufficiente.
- La confessione dell'indagato ha rilievo limitato se non apporta elementi nuovi rispetto a quanto già emerso dalle indagini.
- Per ottenere l'allentamento della misura è utile documentare concretamente un percorso di positivizzazione o rieducazione in carcere; la mera mancanza di violazioni della disciplina carceraria ha scarso peso probatorio.
- L'entità della pena inflitta in primo grado è un parametro rilevante nella valutazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze di prevenzione e può giustificare il mantenimento della misura custodiale.
- Ricorsi generici sulla carenza di motivazione, senza indicare punti specifici di illogicità o omissione, rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e ammende.
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