Sentenza n. 162/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1653/2024 pubblicata il 04/12/2024, del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1653/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1653/2024. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 19 settembre 2025, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, e su istanza dei ricorrenti, l'esecuzione dovrà essere curata entro i successivi novanta giorni dal commissario ad acta nominato sin d'ora nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e adottando misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la comprovata definitività della pronuncia da eseguire e la previa notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato.
- La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato giustifica la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine fissato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato detraendo quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, così da limitare l'adempimento alle obbligazioni ancora dovute.
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