Sentenza n. 441/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3351/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Tre docenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo giudiziale aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 1.500,00 in favore di una ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, di euro 1.000,00 in favore di un'altra per gli anni 2021/2022 e 2022/2023 e di euro 1.500,00 in favore della terza per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi dal dovuto al saldo. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione e il mancato adempimento spontaneo al giudicato. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale e puntuale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi. Ha assegnato all'amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario ad acta deve operare obbligatoriamente, senza compenso aggiuntivo, essendo l'attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; gli atti devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può determinare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza; il giudice ne ha ritenuto integrati i presupposti in ragione del passaggio in giudicato del titolo e della mancata esecuzione da parte dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, consente di procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per l'esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente quanto al regime del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese del giudizio a carico dell'amministrazione resistente, risultata soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, integra il presupposto per ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato.
- Quando l'amministrazione non adempie spontaneamente al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta destinato a operare su istanza della parte interessata.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La regola secondo cui il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente opera senza compenso aggiuntivo, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai procedimenti disciplinati dalla legge n. 89/2001.
- Nell'esecuzione del giudicato amministrativo, il commissario ad acta deve depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la specifica modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della successiva decisione di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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