Cassazione Penale, Ordinanza n. 29128/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro. Ha dedotto, in sintesi: 1) l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, sostenendo che ciò dovesse comportare inammissibilità o nullità del giudizio di secondo grado; 2) l'omessa citazione in appello dell'imputato; 3) vizi della motivazione in punto di "motivazione rafforzata" e di mancata rinnovazione dell'istruttoria; 4) illogicità della motivazione, con richiesta sostanziale di diversa qualificazione dei fatti come minacce; 5) erronea valutazione sulle attenuanti generiche, che secondo il ricorrente sarebbero state ingiustamente negate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'omessa notifica alle parti private dell'impugnazione del pubblico ministero non determina l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del giudizio successivo, ma solo la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale. Ha inoltre rilevato, quanto alla dedotta omessa citazione dell'imputato, che dagli atti risultava invece la regolare notificazione della citazione a giudizio in carcere per l'udienza di appello. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili o generici: la Corte d'appello aveva motivato congruamente sulla correlazione tra la minaccia e l'atto d'ufficio e sul ribaltamento della decisione, non era dovuta la rinnovazione istruttoria nell'abbreviato incondizionato, la doglianza sulla qualificazione giuridica tendeva solo a riproporre una diversa lettura del fatto senza confrontarsi con la motivazione di merito, e la censura sulle attenuanti generiche era del tutto generica rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 584 c.p.p.
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero non determina l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del giudizio successivo, ma solo la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata.
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria non è prevista per il giudizio abbreviato incondizionato; il comma 3-bis, introdotto dal d.lgs. 150/2022 e vigente dal 30 dicembre 2022, non comporta tale obbligo nel caso esaminato.
art. 616 c.p.p.
Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata notificazione alle parti private dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero non comporta, di regola, l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del giudizio di impugnazione, ma incide solo sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione incidentale.
- La deduzione di omessa citazione deve essere smentita o confermata sulla base degli atti; se dagli atti emerge regolare notificazione, la censura è infondata.
- Nel giudizio di legittimità, le censure che mirano solo a ottenere una diversa lettura del fatto o una diversa qualificazione giuridica, senza un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito, sono inammissibili.
- Nel giudizio abbreviato incondizionato non sussiste, per il solo fatto del ribaltamento della decisione, un obbligo generalizzato di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
- La doglianza sulle attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; in mancanza, è generica e inammissibile.
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