Sentenza n. 522/2026 - Genova, Sezione 1
per l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di dare corso alle attività indicate nella nota dell’ Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Centro Occidentale prot. n. 36616 del 24 novembre 2021, relative all’eliminazione degli impianti fissi insistenti sul sito portuale demaniale dell’ex terminal Miramare posti in essere dai precedenti concessionari ed incamerati al demanio dello Stato, previo annullamento, ove occorra, della medesima nota.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di diffida a presentare ed eseguire un progetto di demolizione delle opere presenti sul terminal portuale demaniale, con avvertimento dell'esecuzione in danno
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di demolire, a propria cura e spese, tutte le opere insistenti sull'area demaniale dell'ex terminal portuale, previo annullamento della nota amministrativa ove necessario. Ha dedotto che le opere non amovibili erano state incamerate al demanio dello Stato ai sensi dell'art. 49 cod. nav. e che non potevano essere demolite per ordine dell'autorità portuale, titolare della gestione ma non della proprietà dominicale. Ha inoltre sostenuto che il verbale del 12 settembre 2012 non contenesse un'obbligazione giuridicamente vincolante e, comunque, riguardasse soltanto la demolizione e lo smaltimento delle parti metalliche, non di tutte le opere presenti, quali il pontile e la stazione funiviaria. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Agenzia del demanio, nonché l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e acquiescenza, richiamando la presentazione da parte della società di un progetto per la rimozione delle parti metalliche. Nel merito hanno sostenuto che l'obbligo derivasse dalle licenze e dal verbale del 12 settembre 2012, interpretato alla luce della funzione ripristinatoria e degli obblighi di correttezza connessi al rapporto concessorio, fino a comprendere tutte le opere funzionalmente collegate all'attività svolta.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Agenzia del demanio, ritenendoli privi di legittimazione passiva perché nessun atto, provvedimento o comportamento loro imputabile era stato censurato. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità per acquiescenza: la controversia riguardava l'accertamento di una posizione di diritto soggettivo derivante dal rapporto concessorio e la presentazione del progetto era coerente con la tesi della società circa l'estensione limitata dell'obbligo. Nel merito, interpretando congiuntamente l'art. 49 cod. nav., l'art. 31 d.P.R. n. 328/1952, le clausole delle licenze e il verbale del 12 settembre 2012, il giudice ha ritenuto che l'obbligo ripristinatorio fosse limitato alla demolizione e allo smaltimento delle sole parti metalliche presenti nelle aree concesse, per ragioni di sicurezza. Per tutte le altre opere non amovibili era stata invece prevista la restituzione nello stato di fatto in cui si trovavano. L'autorità portuale non poteva quindi pretendere la demolizione indistinta di tutte le opere, né estendere unilateralmente l'obbligo pattuito a pontile, stazione funiviaria e altri manufatti. Il ricorso è stato accolto, con accertamento dei diritti delle parti, condanna dell'autorità portuale alle spese di lite per euro 3.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di beni pubblici.
art. 73 c.p.a.
La documentazione depositata tardivamente dalla ricorrente è stata ritenuta irrilevante e non utilizzata, anche perché riferita a vicende ulteriori rispetto all'oggetto del giudizio.
art. 49 cod. nav.
Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio a termini dell’articolo 54.
La devoluzione delle opere non amovibili allo Stato non esclude la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, ma tale potere deve essere esercitato nei limiti stabiliti dall'atto concessorio e dagli accordi successivi.
art. 31 d.P.R. n. 328/1952
Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario se l’amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli nei termini che gli saranno notificati.
L'obbligo di demolizione e rimessione in pristino opera salvo diversa disciplina delle condizioni speciali della concessione; nel caso concreto, le pattuizioni speciali hanno limitato l'obbligo alle parti metalliche e previsto la restituzione delle altre opere nello stato di fatto.
art. 822 cod. civ.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura demaniale delle opere e dei beni oggetto della concessione; la decisione non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nell'ambito di una concessione demaniale marittima, l'obbligo del concessionario di demolire e rimettere in pristino le opere esistenti alla cessazione del rapporto è derogabile dalle condizioni della concessione e dalle successive pattuizioni intervenute tra concedente e concessionario.
- Quando un accordo successivo al titolo concessorio individua specificamente le opere da rimuovere e prevede per le altre opere non amovibili la restituzione nello stato di fatto in cui si trovano, l'autorità concedente non può estendere unilateralmente l'obbligo ripristinatorio alla demolizione indiscriminata di tutte le opere presenti sull'area.
- L'autorità concedente è vincolata agli obblighi di restituzione e ripristino concordati nell'esercizio della gestione del rapporto concessorio e non può pretendere dal concessionario prestazioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dal titolo concessorio e dalle pattuizioni successive.
- La presentazione di un progetto amministrativo coerente con la tesi del concessionario circa l'estensione dell'obbligo ripristinatorio non integra acquiescenza al provvedimento impugnato, quando il concessionario continui a contestare l'estensione dell'obbligo e faccia valere una posizione di diritto soggettivo direttamente azionabile.
- In una controversia relativa a obblighi derivanti da una concessione demaniale, la legittimazione passiva spetta alle amministrazioni cui siano imputabili gli atti, i provvedimenti o i comportamenti concretamente censurati; le amministrazioni estranee alla vicenda devono essere estromesse dal giudizio.
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