Sentenza n. 4076/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 31.05.2023, notificato in pari data, con il quale il Comune di -OMISSIS- chiudeva il procedimento amministrativo avviato con nota prot. n. -OMISSIS- del 29.03.2022, “rigettando l'istanza di fiscalizzazione dell'abuso accertato, presentata a norma degli articoli 33, comma 2 e 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001” dalla società ricorrente e contestualmente disponendo che “a far data dalla notifica della chiusura del procedimento riprendono a decorrere i termini previsti per la demolizione dall'ordinanza n. -OMISSIS- del 01/10/2021 e dalla successiva richiesta di proroga (nuovo termine entro 50 gg dalla data di notifica della presente)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare, per quanto occorrer possa, dell'ordinanza/ingiunzione di rimessa in pristino n. -OMISSIS- del 01.10.2021 emessa dal Comune di -OMISSIS-, nonché della nota prot. n. -OMISSIS- del 22.05.2023 della Provincia di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di fiscalizzazione dell'abuso edilizio e di riattivazione dei termini per la demolizione, con impugnazione anche dell'originaria ordinanza di rimessione in pristino e del parere provinciale contrario
Esito
Favorevole al resistente (comune e provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria di un immobile sul quale era stato realizzato un ampliamento di terrazzo in parziale difformità dai titoli edilizi e paesaggistici, ha impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto l'istanza di fiscalizzazione dell'abuso ai sensi degli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 e aveva fatto decorrere nuovamente il termine per la demolizione. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) l'erroneità dell'esclusione della fiscalizzazione per la mera presenza del vincolo paesaggistico; 2) la violazione dell'art. 17 d.P.R. 31/2017, sostenendo che la rimessione in pristino avrebbe dovuto essere disposta solo dopo aver verificato l'impossibilità di prescrivere misure di compatibilità paesaggistica; 3) la necessità di una nuova ordinanza sanzionatoria, poiché il Comune avrebbe dovuto rivalutare l'abuso alla luce delle istanze di fiscalizzazione e di compatibilità paesaggistica; 4) l'illegittimità del parere provinciale contrario alla fiscalizzazione, ritenuto interlocutorio e adottato senza contraddittorio; 5) la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto; 6) il difetto di motivazione per omessa considerazione di una relazione tecnica volta a dimostrare che la demolizione della parte abusiva avrebbe pregiudicato la stabilità della parte conforme. Nel corso del giudizio la società ha inoltre chiesto il rinvio in attesa della definizione di un procedimento di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo autonomo il procedimento di sanatoria rispetto a quello oggetto del giudizio e valorizzando il principio della ragionevole durata del processo, anche considerato che era già stato concesso un precedente rinvio. Nel merito, ha ritenuto legittimo il diniego di fiscalizzazione: gli interventi eseguiti in difformità dal titolo su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico sono qualificati, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001, come variazioni essenziali e quindi come totale difformità, con conseguente inapplicabilità della fiscalizzazione prevista per la parziale difformità dall'art. 34, comma 2, e necessità della demolizione. Il secondo motivo è stato respinto perché l'ordinanza di rimessione in pristino era stata impugnata tardivamente e perché non risultava presentata all'autorità competente una concreta istanza ex art. 17 d.P.R. 31/2017 prima dell'adozione degli atti rilevanti; una successiva relazione tecnica non poteva sostituire tale procedimento. Il terzo motivo è stato respinto: la presentazione di nuove istanze non consente di modificare o rimettere in discussione provvedimenti sanzionatori ormai definitivi né di procrastinare i termini dei procedimenti repressivi, ferma restando la possibilità di esercitare poteri amministrativi non ancora esercitati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il parere provinciale non era decisivo e il provvedimento comunale aveva contenuto vincolato. Il quinto motivo, relativo all'omesso preavviso di rigetto, è stato respinto perché tale omissione non determina l'annullamento quando l'esito del procedimento è vincolato. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile: la necessità della demolizione integrale derivava dall'ordinanza del 2021, ormai non tempestivamente impugnabile, e la generica estensione dell'impugnazione agli atti presupposti, connessi e consequenziali costituisce una clausola di stile. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla sulle spese, poiché le amministrazioni non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
Richiamato quale disposizione relativa alla fiscalizzazione degli interventi edilizi, ma non applicabile alla fattispecie secondo la qualificazione operata dal giudice.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La fiscalizzazione prevista per le opere eseguite in parziale difformità presuppone che l'intervento sia qualificabile come parziale difformità; tale presupposto manca per opere difformi realizzate in zona paesaggisticamente vincolata, qualificate come variazione essenziale e totale difformità.
art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001
Gli interventi ordinariamente qualificabili come variazioni essenziali, se realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico e ambientale, sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire e assoggettati alla demolizione.
artt. 31 e 44 d.P.R. 380/2001
Richiamati quali disposizioni applicabili agli interventi in totale difformità realizzati in zona vincolata, con conseguente sottoposizione alla demolizione.
art. 17 d.P.R. 31/2017
l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino, solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere
La disposizione non è stata utilmente invocata perché l'ordinanza di demolizione era stata impugnata tardivamente e non risultava tempestivamente attivato il procedimento volto alla prescrizione di misure di compatibilità paesaggistica.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento quando il provvedimento conclusivo ha natura vincolata e il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il principio della ragionevole durata del processo giustifica il rigetto della richiesta di ulteriore rinvio quando il procedimento amministrativo sopravvenuto è autonomo e non connesso alla controversia.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La pendenza di un procedimento di sanatoria autonomo non impone il rinvio del giudizio avente ad oggetto il diniego di fiscalizzazione dell'abuso.
Massime di principio
- La fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, operando per le opere eseguite in parziale difformità quando la demolizione arrechi pregiudizio alla parte conforme, non è applicabile agli interventi difformi realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, poiché tali interventi sono qualificati come variazioni essenziali e, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001, come totale difformità, con conseguente obbligo di demolizione.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullamento di un provvedimento avente contenuto vincolato, quando l'apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare l'esito necessario del procedimento.
- La presentazione di nuove istanze amministrative, quali richieste di fiscalizzazione, compatibilità paesaggistica o sanatoria, non consente di rimettere in discussione provvedimenti sanzionatori edilizi già divenuti definitivi né di riaprire i termini per la loro impugnazione.
- La generica clausola con cui il ricorrente estende l'impugnazione agli atti presupposti, connessi e consequenziali non sostituisce l'impugnazione tempestiva e specifica dell'atto lesivo; l'atto presupposto ormai definitivo non può essere contestato mediante l'impugnazione dell'atto successivo.
- Quando il provvedimento impugnato ha contenuto vincolato e il parere endoprocedimentale non è decisivo per la formazione della determinazione finale, la contestazione del parere è inammissibile per carenza di interesse.
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