Cassazione Penale, Ordinanza n. 01362/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, prendendo atto della rinuncia intervenuta da parte dell'imputato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, emessa in sede di rinvio, che aveva dichiarato estinte per prescrizione due imputazioni di furto aggravato e aveva rideterminato la pena per le residue imputazioni, negando però la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. Con il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, sostenendo in particolare l'inapplicabilità alla pena pecuniaria sostitutiva della prognosi di adempimento prevista dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981. Successivamente il difensore ha trasmesso rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato.
Norme richiamate
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
La parte ricorrente invocava l'inapplicabilità della prognosi di adempimento alla pena pecuniaria sostitutiva; la Corte non affronta nel merito la questione perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente sottoscritta al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che residui un esame nel merito dei motivi dedotti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ritenuta congrua.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia preclude ogni valutazione sulla fondatezza delle censure relative al trattamento sanzionatorio o alla disciplina delle pene sostitutive.
Come è indicizzato
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