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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13644/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) erronea applicazione di legge e violazione dell'art. 533 c.p.p. per presunta inversione dell'onere della prova e insufficiente valutazione delle prove a sostegno della condanna (si censura la ponderazione delle deposizioni testimoni e la mancata prova certa del calcio contestato, sostituendola con osservazioni sul rossore del viso della vittima e prognosi lieve); (2) vizio di motivazione per avere ritenuto credibile la sola testimonianza favorevole (Stravato) e avere svalutato illogicamente la deposizione di Vaiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché proponeva doglianze di fatto non consentite in questa sede, limitandosi a chiedere una diversa valutazione delle prove già congruamente apprezzate in primo e secondo grado. La sentenza impugnata (confermata) aveva riconosciuto la responsabilità di Albanito per il reato di violenza contro un inferiore (fatto del 14.12.2017) con condanna - pena sospesa - a 5 mesi e 10 giorni di reclusione militare. La Corte ha ritenuto legittima e coerente la motivazione delle decisioni di merito (affidabilità della dichiarazione della persona offesa, confermata da un testimone diretto e corroborata dall'osservazione delle conseguenze immediate), ha respinto le censure difensive e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di Euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come criterio che impone la prova della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte precisa che tale canone è criterio di verifica della coerenza logico-probatoria della motivazione e non introduce un nuovo motivo generale che consenta la rivalutazione del merito in sede di legittimità

  • art. 192 co.3 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento al diverso trattamento probatorio delle dichiarazioni della persona offesa rispetto a quelle del teste comune; la Corte ricorda che la testimonianza della vittima può reggere la condanna se adeguatamente motivata e valutata nella sua attendibilità

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Norma applicata in sede di merito per ridurre la pena; la Corte di merito aveva utilizzato le attenuanti generiche nel calcolo della pena

  • art. 48 cod. pen. militare (ultima parte)

    Richiamata in sede di merito come ulteriore riferimento per la determinazione delle circostanze attenuanti nella graduazione della pena militare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la comminazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di cassazione in sede penale non può essere utilizzata per una nuova valutazione del fatto: i motivi che chiedono diversa ponderazione delle prove sono inammissibili se non evidenziano vizi logici o travisamenti specifici della motivazione
  • La testimonianza della persona offesa può da sola, se ritenuta credibile e adeguatamente motivata, fondare la condanna; è però necessaria una valutazione 'più penetrante' dell'attendibilità soggettiva quando si ha a che fare con la parte offesa
  • Per impugnare efficacemente in Cassazione la valutazione della prova è necessario dimostrare errori logici, contraddizioni interne o travisamenti documentali gravi della motivazione, non semplicemente proporre interpretazioni alternative plausibili
  • La tardività della refertazione medica o una prognosi breve non escludono necessariamente la responsabilità se risultano altri elementi probatori (deposizione diretta di testimone, osservazione immediata delle conseguenze) che giustificano la valutazione complessiva
  • Dichiarazioni contraddittorie o atteggiamenti manifesti di parzialità di un teste possono essere valorizzati dal giudice di merito; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare che tale valutazione abbia determinato un effetto distorsivo irrimediabile del giudizio
  • In caso di ricorso infondato che si risolve in mera richiesta di riesame probatorio, la sanzione per inammissibilità e le spese processuali sono ordinarie conseguenze

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