Cassazione Penale, Sentenza n. 13644/2022 del 08/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) erronea applicazione di legge e violazione dell'art. 533 c.p.p. per presunta inversione dell'onere della prova e insufficiente valutazione delle prove a sostegno della condanna (si censura la ponderazione delle deposizioni testimoni e la mancata prova certa del calcio contestato, sostituendola con osservazioni sul rossore del viso della vittima e prognosi lieve); (2) vizio di motivazione per avere ritenuto credibile la sola testimonianza favorevole (Stravato) e avere svalutato illogicamente la deposizione di Vaiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché proponeva doglianze di fatto non consentite in questa sede, limitandosi a chiedere una diversa valutazione delle prove già congruamente apprezzate in primo e secondo grado. La sentenza impugnata (confermata) aveva riconosciuto la responsabilità di Albanito per il reato di violenza contro un inferiore (fatto del 14.12.2017) con condanna - pena sospesa - a 5 mesi e 10 giorni di reclusione militare. La Corte ha ritenuto legittima e coerente la motivazione delle decisioni di merito (affidabilità della dichiarazione della persona offesa, confermata da un testimone diretto e corroborata dall'osservazione delle conseguenze immediate), ha respinto le censure difensive e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di Euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come criterio che impone la prova della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte precisa che tale canone è criterio di verifica della coerenza logico-probatoria della motivazione e non introduce un nuovo motivo generale che consenta la rivalutazione del merito in sede di legittimità
art. 192 co.3 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento al diverso trattamento probatorio delle dichiarazioni della persona offesa rispetto a quelle del teste comune; la Corte ricorda che la testimonianza della vittima può reggere la condanna se adeguatamente motivata e valutata nella sua attendibilità
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Norma applicata in sede di merito per ridurre la pena; la Corte di merito aveva utilizzato le attenuanti generiche nel calcolo della pena
art. 48 cod. pen. militare (ultima parte)
Richiamata in sede di merito come ulteriore riferimento per la determinazione delle circostanze attenuanti nella graduazione della pena militare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la comminazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di cassazione in sede penale non può essere utilizzata per una nuova valutazione del fatto: i motivi che chiedono diversa ponderazione delle prove sono inammissibili se non evidenziano vizi logici o travisamenti specifici della motivazione
- La testimonianza della persona offesa può da sola, se ritenuta credibile e adeguatamente motivata, fondare la condanna; è però necessaria una valutazione 'più penetrante' dell'attendibilità soggettiva quando si ha a che fare con la parte offesa
- Per impugnare efficacemente in Cassazione la valutazione della prova è necessario dimostrare errori logici, contraddizioni interne o travisamenti documentali gravi della motivazione, non semplicemente proporre interpretazioni alternative plausibili
- La tardività della refertazione medica o una prognosi breve non escludono necessariamente la responsabilità se risultano altri elementi probatori (deposizione diretta di testimone, osservazione immediata delle conseguenze) che giustificano la valutazione complessiva
- Dichiarazioni contraddittorie o atteggiamenti manifesti di parzialità di un teste possono essere valorizzati dal giudice di merito; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare che tale valutazione abbia determinato un effetto distorsivo irrimediabile del giudizio
- In caso di ricorso infondato che si risolve in mera richiesta di riesame probatorio, la sanzione per inammissibilità e le spese processuali sono ordinarie conseguenze
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