Tribunale, Sentenza T-21/20
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 18 November 2020. — LG Electronics, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark K7 – Earlier EU word mark k7 – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the goods – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-21/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di LG Electronics contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare del marchio anteriore k7. La Corte conferma che i segni K7/k7 sono identici, che i prodotti elettronici in questione sono almeno in parte simili e che il rischio di confusione sussiste per il pubblico dell’Unione. Viene quindi confermata la mancata registrazione del marchio richiesto e la condanna alle spese di LG Electronics.
Opposizione tra i marchi K7 e k7: la Corte conferma il rischio di confusione per segni identici e prodotti elettronici almeno simili.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la registrazione del marchio denominativo K7 dovesse essere negata per rischio di confusione con il marchio anteriore denominativo k7, in particolare con riguardo alla valutazione della somiglianza tra i prodotti (smartphone, telefoni mobili e wearable smart phones, da un lato, e computers, dall’altro) e del livello di attenzione del pubblico rilevante.
Principio di diritto
In una opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il marchio richiesto K7 non può essere registrato se, rispetto al marchio anteriore k7, i segni sono identici e i prodotti sono almeno in parte simili; nel caso di specie smartphone, telefoni mobili e wearable smart phones sono stati ritenuti almeno moderatamente simili ai computers coperti dal marchio anteriore, sicché, applicando il principio di interdipendenza, il rischio di confusione per il pubblico dell’Unione è stato correttamente confermato, nonostante un livello di attenzione del consumatore superiore a quello dei beni di consumo quotidiano.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 41, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione tra i marchi K7 e k7: rischio di confusione per prodotti elettronici
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da LG Electronics, Inc. avverso la decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione del titolare del marchio anteriore k7 contro la domanda di registrazione del marchio denominativo K7. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 in materia di rischio di confusione.
Fatti e procedimento amministrativo
LG Electronics aveva chiesto la registrazione del segno denominativo K7 per prodotti della classe 9, e in particolare:
- smart phones;
- mobile phones;
- wearable smart phones.
L’opponente, Miłosz Staszewski, aveva fondato la sua opposizione sul marchio anteriore dell’Unione europea k7, registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 42, comprendenti, tra l’altro, computers, software, servizi di progettazione e manutenzione informatica e servizi correlati. L’opposizione era stata accolta dalla Divisione di opposizione e, successivamente, la Prima Commissione di ricorso aveva respinto il gravame di LG Electronics con decisione del 31 ottobre 2019.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il ricorrente deduceva un unico motivo, sostanzialmente fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Contestava soprattutto la valutazione della Commissione di ricorso sulla somiglianza tra i prodotti e sosteneva che il livello di attenzione del pubblico fosse particolarmente elevato, anche per il prezzo e le caratteristiche tecniche degli smartphone e per la necessità di contratti pluriennali di telefonia o dati.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di rischio di confusione:
- la valutazione va svolta globalmente, tenendo conto dell’impressione d’insieme prodotta su un consumatore medio ragionevolmente informato, attento e avveduto;
- il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione con il marchio anteriore;
- i fattori rilevanti includono la somiglianza tra segni e tra prodotti/servizi, secondo un criterio di interdipendenza.
Ai fini della controversia, il territorio rilevante è l’Unione europea, poiché il marchio anteriore è un marchio dell’Unione.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è costituito dal consumatore medio dell’Unione, in particolare il pubblico generale che acquista beni elettronici di largo consumo. Richiama la giurisprudenza secondo cui hardware e software informatici, così come smartphone e dispositivi analoghi, sono in larga parte beni standardizzati, di uso quotidiano e non altamente tecnici.
Quanto al livello di attenzione, la Corte osserva che:
- alcuni prodotti della classe 9 possono avere prezzo non trascurabile e durata pluriennale;
- tuttavia la maggior parte di tali beni è destinata al grande pubblico, è relativamente economica e non richiede conoscenze tecniche particolari;
- nel caso concreto, il livello di attenzione è superiore a quello dei beni di consumo quotidiano, ma non può dirsi particolarmente elevato.
Comparazione dei segni
Il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui i segni sono identici. Poiché entrambi sono marchi denominativi, è irrilevante che nel segno richiesto la lettera "k" appaia in maiuscolo e nel marchio anteriore in minuscolo: la protezione del marchio denominativo riguarda la parola in quanto tale, non la sua veste grafica.
Comparazione dei prodotti
Il punto centrale della controversia riguardava la somiglianza tra i prodotti richiesti e quelli protetti dal marchio anteriore. La Corte osserva che i computers del marchio anteriore sono dispositivi elettronici per registrare, elaborare e riprodurre dati, mentre smartphones e wearable smart phones sono dispositivi di telecomunicazione con funzioni avanzate, come trasmissione dati, navigazione web, esecuzione di applicazioni e accesso a contenuti multimediali.
Il Tribunale ritiene che tra tali beni vi sia almeno una somiglianza media, sulla base di vari elementi:
- natura elettronica comune;
- funzionamento e architettura simili, basati su sistemi operativi e interfacce analoghe;
- finalità parzialmente coincidenti, poiché tutti consentono accesso a servizi online, comunicazione e uso di applicazioni;
- intercambiabilità sul mercato e concorrenza, in quanto possono soddisfare i medesimi bisogni;
- identità o forte sovrapposizione di produttori, utilizzatori e canali di distribuzione.
La Corte estende tali considerazioni anche ai mobile phones, ritenendo che l’evoluzione tecnologica abbia ridotto le differenze tradizionali tra computer e dispositivi mobili.
Valutazione globale del rischio di confusione
Dato che i segni sono identici e i prodotti sono almeno mediamente simili, il Tribunale applica il principio di interdipendenza e conclude che il rischio di confusione è correttamente ravvisato. Il livello di attenzione non è talmente alto da escludere la possibilità che il pubblico ritenga che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Il Tribunale respinge anche l’argomento tratto dalla decisione dell’Ufficio brevetti e marchi statunitense, ricordando che il sistema del marchio dell’Unione è autonomo e va valutato esclusivamente alla luce del diritto dell’Unione.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di LG Electronics e conferma la decisione impugnata dell’EUIPO. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, comprese quelle delle parti costituite nel giudizio dinanzi al Tribunale, mentre le spese del procedimento amministrativo restano regolate dalla decisione impugnata.
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