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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26578/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato, in gran parte, la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Ravenna a seguito di convalida d'arresto. Il ricorrente propone due motivi: (1) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo l'assenza di gravi indizi di colpevolezza soprattutto perché non sarebbe risultata la presenza di uno stoppino acceso nella "bottiglia incendiaria" al momento del lancio; (2) censura delle esigenze cautelari e della scelta della misura, lamentando che la custodia in carcere fosse sproporzionata e che sussistessero elementi per la liberazione o per misure meno afflittive.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Richiama il principio secondo cui la Cassazione, nel giudizio sulle misure cautelari, verifica soltanto l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non è chiamata a riesaminare i fatti o a sostituirsi al giudice di merito. Il Tribunale ha fornito motivazione ampia e congrua sia sulla qualificazione della bottiglia come "incendiaria" (anche in considerazione dell'immediata produzione di fiamme) sia sull'esistenza delle esigenze cautelari e sul concreto rischio di reiterazione di comportamenti simili, giustificando così la custodia in carcere come misura necessaria. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata di trasmettere il provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    È la norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità su motivazioni di merito: è ammessa solo la verifica di coerenza logico-giuridica della motivazione e non il riesame dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista in caso di ricorso inammissibile/manifestamente infondato.

  • art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter

    Norma procedurale che prescrive la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto l'indagato; la Corte ordina tale adempimento alla cancelleria.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Cassazione controlla la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non può riconsiderare i fatti né sostituirsi a quella valutazione.
  • Le doglianze che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dal giudice del merito sono generalmente inammissibili; il ricorrente deve invece evidenziare vizi formali o logico-giuridici specifici nella motivazione.
  • Per qualificare un oggetto come "bottiglia incendiaria" i giudici possono inferire la natura del dispositivo anche dalla dinamica e dall'effetto (es. produzione immediata di fiamme), non solo dalla presenza formale di uno stoppino acceso al momento del lancio.
  • Per ottenere misura meno afflittiva è necessario contestare concretamente le esigenze cautelari indicate (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) dimostrando l'assenza di rischi attuali e concreti.
  • Ripetere argomenti già affrontati senza un confronto critico con le ragioni motivazionali del giudice di merito espone il ricorso al rigetto per manifesta infondatezza o inammissibilità.

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