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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17905/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 15/12/2020 che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione (periodo 4/10/2016-24/04/2018). Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte non avrebbe considerato che il proscioglimento nel giudizio di cognizione svanisce il quadro indiziario alla base della cautela, che l'onere di provare gli elementi ostativi all'indennizzo incombe sull'amministrazione e sul Pubblico Ministero, e che le intercettazioni non dimostrerebbero la consapevolezza del Serio riguardo alla posizione mafiosa dei suoi interlocutori.

La decisione

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso come infondato. Motiva che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito e va valutato ex ante con gli elementi disponibili al giudice della cautela; nel caso vi erano "numerosissime intercettazioni" e una comprovata vicinanza del Serio a soggetti del sodalizio (Ciulla e Buzzetta), elementi non smentiti dalla sentenza assolutoria. Inoltre la Cassazione richiama precedente pronuncia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza cautelare, che aveva già ritenuto sussistenti gravi indizi. Per tali ragioni la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la natura "quanto meno gravemente colposa" della condotta del Serio, ostativa all'indennizzo. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione di euro 1.000 a favore del Ministero resistente, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima)

    Afferma l'autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale di cognizione e la possibilità di valutare diversamente lo stesso materiale probatorio

  • Sez. 2, Sentenza n. 12870 del 15/02/2017

    Ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del Riesame, ritenendo sussistenti gravi indizi fondati su "numerosissime intercettazioni" riguardo alla posizione del Serio nel gruppo mafioso

  • Sez. 4, Sentenza n. 1235 del 26/11/2013 (Calò)

    Stabilisce che frequentazioni ambigue, non giustificate da rapporti di parentela e consapevoli della illiceità degli interlocutori, possono integrare comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione

  • Sez. 3, Sentenza n. 39199 del 01/07/2014 (Pistorio)

    Conferma l'orientamento secondo il quale le frequentazioni ambigue e le condotte che creano l'apparenza di partecipazione a reato possono escludere l'indennizzo

  • Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare ex ante se la condotta abbia costituito, anche in presenza di errore autoritativo, il presupposto che ha creato la falsa apparenza di configurabilità dell'illecito

  • Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Ulteriore conferma che la valutazione della colpa grave nel procedimento di riparazione è autonoma e si fonda sugli elementi disponibili al momento della misura cautelare

Massime di principio

  • Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale di merito: l'assoluzione non annulla automaticamente gli indizi che giustificarono la misura cautelare
  • Se sono presenti gravi indizi (es. numerose intercettazioni) e frequentazioni con soggetti di comprovata appartenenza a organizzazioni criminali, il giudice può ritenere la condotta del detenuto "quanto meno gravemente colposa" e negare l'indennizzo
  • L'onere di indicare e dimostrare elementi ostativi all'indennizzo può essere assolto dall'amministrazione e dal pubblico ministero mediante l'esibizione degli elementi indiziari disponibili alla cautela; non è sempre richiesto al ricorrente di provare l'illegittimità dell'ordinanza cautelare
  • Le "frequentazioni ambigue", se non giustificate e poste con consapevolezza della illiceità degli interlocutori, possono essere considerate indizi di complicità e costituire base per escludere la riparazione
  • In situazioni analoghe è utile che il richiedente documenti e giustifichi chiaramente la natura lecita e la non conoscenza del ruolo criminale degli interlocutori per contrastare la tesi della colpa grave

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