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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8269/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre censure principali: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 507 c.p.p., deducendo che la corte di appello aveva illegittimamente ammesso testi già decaduti per omessa citazione; 2) vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che i prodotti erano diversi dagli originali e quindi non idonei a ingannare il consumatore ("falso innocuo") e dunque non integravano né la contraffazione né la ricettazione; 3) vizio di qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che, in mancanza di consapevolezza circa l'origine illecita dei beni, l'imputato doveva rispondere solo del reato contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p. e non di ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima l'ammissione d'ufficio delle prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p. anche rispetto a prove per le quali era intervenuta decadenza delle parti, ove sussista l'assoluta necessità e purché la decisione sia congruamente motivata. Ha confermato la valutazione di merito della corte territoriale che aveva escluso la continuazione per il reato di cui all'art. 474 c.p. (estinto per prescrizione) ma aveva riconfermato la responsabilità per ricettazione (art. 648 c.p.) rideterminando la pena in otto mesi di reclusione e 200 euro di multa (decisione di merito). La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti: la contraffazione va valutata globalmente e la grossolanità non esclude il reato di cui all'art. 474; la ricettazione si fonda sul dolo, anche in forma eventuale, che può desumersi da elementi quali caratteristiche del marchio, prezzo inferiore e documentazione di accompagnamento. Conseguentemente, il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    Consente al giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche dopo la fase istruttoria, e anche con riferimento a prove che le parti avrebbero potuto richiedere ma non hanno richiesto, se sussiste l'assoluta necessità; il riferimento a "terminata l'acquisizione delle prove" indica il momento procedurale e non un presupposto sostanziale all'esercizio del potere.

  • art. 468 c.p.p.

    Regola il deposito delle liste testimoniale e la decadenza per omesso tempestivo deposito; la decadenza delle parti può essere comunque superata dall'ammissione d'ufficio ai sensi dell'art. 507 quando sussista necessità.

  • art. 474 c.p.

    Punisce la detenzione e la messa in commercio di prodotti con segni distintivi contraffatti; tutela la fede pubblica nei marchi più che il mero inganno del singolo acquirente; la grossolanità della contraffazione non esclude il reato se, nella valutazione globale, permane l'identità sostanziale del segno.

  • art. 648 c.p.

    Delitto di ricettazione: richiede la consapevolezza o il dolo (anche eventuale) circa l'illecita provenienza della cosa; la consapevolezza può essere desunta da elementi concreti (prezzo, confezione, documenti, caratteristiche intrinseche).

  • art. 712 c.p.

    Contravvenzione per l'acquisto di cose di sospetta provenienza: caratterizzata da mera mancanza di diligenza/colpa e non dal dolo richiesto per la ricettazione; si configura quando manca la consapevolezza dell'origine illecita.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede gli effetti in caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso (tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda in favore della Cassa delle Ammende), lasciando al giudice il potere di determinarne l'entità in relazione ai profili di colpa del ricorrente.

  • artt. 473 e 474 c.p.

    Le due fattispecie inerenti alla contraffazione possono coesistere e riguardano aspetti diversi della tutela dei segni distintivi; la valutazione della contraffazione deve essere globale e può rilevare anche per marchi "forti" malgrado variazioni.

Massime di principio

  • Il potere del giudice di ammettere prove d'ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p. è ampio: anche se le parti sono decadute per omissione, il giudice può comunque disporre l'assunzione di prove quando esse siano assolutamente necessarie e la decisione sia adeguatamente motivata.
  • Il reato di contraffazione (art. 474 c.p.) tutela la fede pubblica nei marchi; la grossolanità o la differenza rispetto all'originale non esclude automaticamente il reato: la valutazione è globale e sintetica sugli elementi distintivi essenziali.
  • La ricettazione (art. 648 c.p.) richiede il dolo, anche solo in forma eventuale: la consapevolezza dell'origine illecita può desumersi da elementi concreti (prezzo anomalo, confezione, documenti, caratteristiche intrinseche). Se manca tale consapevolezza, può ricorrere invece l'art. 712 c.p.
  • I reati di contraffazione e di ricettazione possono concorrere tra loro perché tutelano aspetti diversi e non sono in rapporto di specialità; la presenza di entrambi dipende dalla natura delle condotte e dallo stato soggettivo dell'agente.
  • In sede di Cassazione la valutazione di merito sui fatti e sulle prove è difficilmente sindacabile se la motivazione è congrua; ricorsi infondati o ammissibilità mancata possono comportare condanne alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle Ammende.

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